Si ricorda che, dopo il 31 gennaio, per la determinazione dell'indennità di terreni non edificabili occorre applicare i nuovi valori agricoli medi, rilevati nell'anno solare 2006, (VAM) che Commissioni Provinciali Espropri devono determinare ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.
Il DPR. n. 327/2001 prescrive l'applicazione di tali valori parametrici, sempre limitatamente a terreni non edificabili, nei seguenti casi: - offerta dell'indennità art. 20, comma 1; - determinazione dell'indennità in via provvisoria ai sensi dell'art. 20, comma 3; - pagamento dell'indennità aggiuntiva, al proprietario diretto coltivatore ai sensi dell'art. 37, comma 9 e dell'art. 40, comma 4; - pagamento indennità aggiuntive a conduttori terzi di terreni agricoli ai sensi dell'art. 42; - Maggiorazione del VAM in caso di cessione volontaria di cui all'art. 45, comma 2, lettere c) e d);
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