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Il nuovo art. 42bis del T.U.E.: la sanatoria per l’acquisizione di immobili utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico

Ultimo aggiornamento: 21/07/2011

 

L’art. 34 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15/07/2011, ha introdotto nel Testo Unico per le Espropriazioni l’art. 42bis che, in sostituzione dell’art. 43 abrogato dalla Corte Costituzionale, disciplina l’acquisizione, in sanatoria, di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico.
Il provvedimento di acquisizione, che può essere emanato anche in pendenza di un contenzioso, prevede le seguenti voci di indennizzo:
-per il pregiudizio patrimoniale, il valore venale del bene;
- per il pregiudizio non patrimoniale, una liquidazione forfettaria nella misura del dieci per cento del valore venale;
- il periodo di occupazione senza titolo, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene.
Le disposizioni in oggetto si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù.
Trattandosi di una sanatoria, la disposizione medesima prevede espressamene che l’autorità che ha emanato il provvedimento di acquisizione ne dia comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale dell’atto.
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