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Esproprio parziale di un fabbricato: quando si applica la stima a valore differenziale prevista dall’art. 33 del T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2012

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha chiarito che l’indennità di espropriazione parziale di un’area annessa a un fabbricato di civile abitazione, ma con diversa funzione, non può essere liquidata sulla base della differenza tra il valore dei due beni prima dell’espropriazione e il valore della porzione residua, proprio perché il criterio di stima differenziale, previsto dalla legge per l’espropriazione parziale, è inapplicabile quando non sia possibile considerare le due aree in modo unitario, stante la diversità di funzione economica e di natura dei beni espropriati. Tale criterio comporta che la stima a valore differenziale è applicabile solo quando trattasi dell’espropriazione parziale di aree funzionalmente inseparabili dal fabbricato esistente sul terreno stesso .

 

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