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L’indennizzo dovuto nei casi di applicazione della sanatoria prevista dall’art. 42bis del T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 27/06/2012

 

Richiamando quanto esposto nella guida operativa n. 10, disponibile per gli utenti del sito, si conferma che l’indennizzo dovuto è composto da tre somme:
- il valore venale del bene che passa in proprietà all’autorità pubblica, in qualità di pregiudizio patrimoniale (sia per le aree edificabili sia per le aree agricole o non edificabili). Tale valore deve essere stimato con riferimento alla data in cui sarà emesso l’atto di acquisizione sanante, poiché allo stesso consegue l’effetto traslativo della proprietà;
- a titolo risarcitorio, per danno patrimoniale e non patrimoniale, un importo forfetario liquidato nella misura del 10% del valore venale. (elevato al 20% solo nei casi in cui il terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata ovvero quando si tratta di terreno utilizzato da soggetti privati per finalità di interesse pubblico);
- a titolo risarcitorio del danno patrimoniale (se non si trova una diversa entità del danno) un interesse del 5% annuo sul valore venale, per tutto il periodo di occupazione senza titolo. Ai fini di individuare il momento iniziale e quello finale del comportamento lesivo si deve tenere presente che:
il termine iniziale è il momento in cui l’occupazione dell’area privata e diventata illegittima (il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima (qualora invece questa prima fase sia rimasta integra);
il termine finale è il momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area (data di emissione del provvedimento in sanatoria).
Nel caso posto, al proprietario è dovuta, in aggiunta all’indennità sopra richiamata, l’indennità di occupazione legittima, computata in applicazione dei criteri di legge vigenti alla data di emissione del provvedimento stesso(interesse legale sul valore del bene alla data di occupazione, per le occupazioni disposte, prima dell’entrata in vigore del T.U.E., ai sensi dell art. 20 della legge n.865/1971; un dodicesimo del valore del bene alla data del provvedimento di occupazione se disposto ai sensi dell’art. 22bis del T.U.E.); tale indennità deve essere computata dalla data di occupazione, fino alla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima.
Le indicazioni formulate, a nostro parere, sono corrette anche alla luce della sentenza del TAR di Bari n. 722 del 13 aprile 2012, oggetto di commenti scaricabili dalla rete internet ( avv. Spanò).
Premesso, infatti, che la sentenza non è riferita ad un contenzioso relativo all’emissione dell’atto di acquisizione previsto dall’art.42bis (che anzi è indicato come il rimedio amministrativo all’illecito comportamento della pubblica amministrazione) si ritiene che il commento dell’ avvocato Spanò sia contraddittorio e non condivisibile nella parte in cui sono indicati i criteri per la quantificazione del danno, riferiti ad un eventuale accordo tra le parti da stipulare “ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del c.p.a” e non alla
quantificazione dell’indennità prevista in sede di procedimento di espropriazione sanante, svolto in attuazione dell’art. 42bis del T.U.E.
In particolare, l’art. 42bis prevede esplicitamente che il provvedimento ivi richiamato disponga l’acquisizione non “retroattivamente”. Trattasi di una prescrizione coerente con la giurisprudenza attinente ai casi di occupazione per “illecito permanente”, fattispecie condivisa dal Consiglio di Stato e dalla CEDU (mentre, per la Corte di Cassazione, il caso giudicato dal TAR ricadeva nella cosi detta occupazione acquisitiva o accessione invertita).
Il procedimento di cui all’art. 42bis è, proprio per tale motivo, definito come “espropriazione sanante” e l’atto di acquisizione, conseguentemente, produce effetti equiparabili a quelli del decreto di esproprio. Tali elementi sono confermati anche dal fatto che l’articolo stesso, per tale acquisizione, prescrive la determinazione di un corrispettivo a titolo di “indennità” non di danno.
Trattandosi, pertanto, di un’indennità dovuta per l’acquisizione di un bene che, anche se trasformato irreversibilmente in un’opera pubblica, è riconosciuto ancora di proprietà del privato, non si vede perché il valore non debba riferirsi alla data dell’acquisizione o dell’eventuale accordo di transazione. Trattandosi e di
un’espropriazione (anche se rigorosamente limitata ai casi di sussistenza dei presupposti e delle motivazioni richiamate al comma 4 dello stesso articolo 42bis), per la determinazione dell’indennizzo si deve, a nostro parere, applicare il criterio generale di cui all’art. 32, comma 1, del T.U.E.
Diverse, invece, sono le problematiche (non richiamate dal quesito) per la determinazione della somma, dovuta al proprietario, in aggiunta all’indennità patrimoniale di cui al comma 3, a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo. Tale disposizione indica un criterio, non vincolante poiché derogabile se “dagli atti risulta la prova di una diversa entità del danno”, che prevede, per ogni anno di occupazione senza titolo, un risarcimento pari all’interesse del cinque per cento annuo sul “valore determinato ai sensi del comma 3”. Trattandosi, pertanto, di calcolare interessi annui da applicare sul valore del bene che, seppur determinato in applicazione della disposizione richiamata, è soggetto a variazioni annue in rapporto all'andamendo del mercato, si possono, con riferimento alla giurisprudenza in materia, applicare due diverse metodologie:
- Determinazione degli interessi sul valore iniziale
Trattasi di calcolare, forfetariamente, interessi nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene partendo dal valore riferito all’inizio dell’occupazione senza titolo. Tale importo, per il calcolo dell’interesse dovuto ogni singolo anno, andrà poi rivalutato anno per anno fino alla data del suddetto provvedimento di acquisizione e
maggiorato degli interessi fino alla data stessa.
- Determinazione degli interessi sul valore finale, determinato con il provvedimento dia acquisizione.
In tale caso l’interesse nella misura del 5% annuo è calcolato partendo dal valore finale del bene. Conseguentemente, per il calcolo dell’interesse dovuto ogni singolo anno, tale valore andrà deinflazionato (procedendo, di fatto, a ritroso, con lo stesso metodo previsto al punto precedente) fino alla data di occupazione senza titolo.

 

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