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Indennità offerta e rifiutata: il diritto ad agire in Corte d’Appello per la determinazione dell’indennità si prescrive nel termine di 10 anni dalla data del decreto di espropriazione

Ultimo aggiornamento: 01/03/2013

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21886 del 21/10/2011 -

Con la sentenza richiamata la Corte di Cassazione ha affermato il principio giurisprudenziale in attuazione del quale, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriato è consentito di agire presso al competente Corte di Appello per la determinazione dell’indennità definitiva, nel termine prescrizionale di 10 anni, decorrente dalla data del decreto di esproprio. La decorrenza di tale termine prescrizionale è indipendente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 della legge n. 865/71 (ora artt 27 e 54 del T.U.E.)

Estratto della sentenza:
«Il procedimento espropriativo era dunque pervenuto alla fase individuata dall'art. 13 della legge in cui, concluso negativamente il sub procedimento di determinazione e di offerta dell'indennità provvisoria con il suo deposito, l'espropriante aveva ottenuto il decreto ablativo, successivamente notificato ai proprietari: perciò non consentendo l'applicazione del successivo art. 19 e l'opposizione prevista da detta norma davanti alla Corte d'Appello avverso la determinazione dell'indennità espropriativa. La quale, come ripetutamente affermato da questa Corte è ammessa solo contro la stima definitiva effettuata dalla Commissione provinciale di cui all'art. 16 e non anche, pertanto, contro la stima provvisoria contenuta nel decreto del presidente della Giunta regionale (art. 11); posto che la stessa è preordinata essenzialmente all'esercizio del diritto dell'espropriato di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile, con la determinazione consensuale di un prezzo maggiorato fino al 50 per cento della stessa indennità provvisoria (Cass. 2859/2005; 4767/1989; 6295/1984).La giurisprudenza ha rilevato altresì che tale sistema, come in origine strutturato dalla legge, esponeva l'espropriato cui era stato sottratto l'immobile con l'adozione del relativo decreto a non poter percepire l'indennità fino a quando l'espropriante non ne avesse chiesto la determinazione alla Commissione provinciale di cui all'art. 16 e detto organo avesse provveduto alla determinazione; ragione per cui la Corte Costituzionale con la nota sentenza 67 del 1990 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 19 della legge nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge citata che pertanto in questa seconda ipotesi più non costituiscono condizione per la determinazione (ed il pagamento) della giusta indennità di espropriazione dovuta ex art. 42 Cost. (Cass. 9098/2003; 11064/2001; 9652/1994).La provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende allora, come mostra di ritenere la Corte di appello, dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore; che nel sub procedimento previsto dall'art. 11 della legge si esaurisce con la offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1). Mentre nel prosieguo, ed ove non venga accettata dal proprietario, detta sostituzione è richiesta da1l'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla
Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16; che la determina in via definitiva rendendola altresì incontestabile ove non sia tempestivamente impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma. E proprio quest'ultima fattispecie costituisce l'oggetto delle pronunce di questa Corte menzionate dalla sentenza impugnata, le quali non hanno applicato affatto il termine di decadenza alla precedente fase di offerta dell'indennità di cui agli artt. 11 e 12, ma hanno esaminato l'ipotesi anomala in cui la stima della Commissione preceda (piuttosto che seguire) il decreto di espropriazione: enunciando il principio che dalla relativa notifica (piuttosto che dall'inserzione della stima nel FAL della Provincia) inizia a decorrere il termine suddetto. Laddove nel caso non vi è stata alcuna determinazione definitiva dell'indennità da parte della Commissione provinciale né prima, né dopo l'emissione del decreto di espropriazione; per cui i ricorrenti ne hanno chiesto la determinazione giudiziale, come era loro consentito, dopo la ricordata declaratoria di incostituzionalità emessa da Corte Costit. 67/1990, nel termine di 10 anni dall'adozione del decreto ablativo.»

 

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