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Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, individua le modalità, compresa l'usucapione, mediante le quali la Pubblica Amministrazione può far cessare occupazioni illegittime di beni privati

Ultimo aggiornamento: 16/02/2016

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza in adunanza plenaria 9 febbraio 2016 n. 2, ha individuato analiticamente le modalità mediante le quali la P.A. può far cessare occupazioni illegittime di beni privati che costituiscono un illecito permanente.Nello specifico, nella sentenza richiamata, Il Consiglio di Stato afferma:“…5.3. In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:a) della restituzione del fondo;b) di un accordo transattivo;c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis;III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il "….giorno in cui il diritto può essere fatto valere";e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.

 

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