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Modifiche apportate al Testo Unico

Descrizione degli aspetti di maggior rilievo rilevabili dagli emendamenti apportati al Testo Unico sulle espropriazioni con il D.Lg. n. 302/2002

 

 Il decreto legislativo ha modificato il T.U. ai fini di semplificazione del procedimento e di favorire l'immissione in possesso dei terreni da espropriare.  Gli aspetti di maggior rilievo introdotti con gli emendamenti approvati sono :

 

Art. 3 Definizioni

L'articolo originario contiene la definizione dei soggetti interessati dal procedimento. Il decreto legislativo aggiunge due nuovi comma rivolti a definire meglio la partecipazione dell'espropriato. Nel confermare il principio che gli atti di espropriazione devono essere disposti nei confronti dei proprietari risultanti dai registri catastali, si garantisce al proprietario effettivo, che interviene nel procedimento anche dopo il rifiuto dell'indennità offerta a titolo provvisorio, di concordate nelle fasi successive l'indennità senza perdere il diritto alle maggiorazioni previste dall'art. 45, comma secondo, per la stipula della cessione volontaria.

 

Art. 5 Ambito di applicazione nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

L'articolo è stato adeguato ai principi costituzionali introdotti dalle modifiche apportate al titolo quinto della costituzione, relativo alle competenze delle regioni. Si conferma, per le regioni a statuto ordinario, la natura concorrente della materia espropriativa.

 

Art. 6 Regole generali sulla competenza

Tra i soggetti ai quali possono essere delegati i poteri espropriativi, da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, è inserita la figura del contraente generale. Altresì è previsto che i soggetti privati, cui sono attribuiti poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllate per lo svolgimento dell'attività espropriativa Per le attività preparatorie allo svolgimento di quest'ultima funzione, i medesimi soggetti privati, possano avvalersi di società di servizi. Con l'aggiunta di un nuovo comma si specifica che per le opere private l'autorità espropriante è l'ente che dichiara la pubblica utilità.

 

Art. 10 Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici

L'articolo è stato riformulato,con l'aggiunta di due nuovi comma, incentivando la procedura semplificata per le varianti al piano urbanistico vigente.

 

Art. 11 La partecipazione degli interessati

L'articolo prevede una notevole semplificazione del procedimento allorché il numero dei destinatari (dato rilevabile del piano particellare di esproprio) sia superiore a 50. In tal caso la notifica personale dell'avviso di avvio del procedimento é sostituita dalla pubblicazione dell'avviso medesimo su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nonché, ove istituito sul sito informatico della regione.

 

Art. 12   Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

All'articolo è stato aggiunto un importante comma che prevede la possibilità, da parte dell'autorità espropriante di approvare direttamente varianti purché non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste dal  D.P.R.  n. 753/1980  nonché dal D.M. 1° aprile 1968.

 

Art. 13 Contenuti ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione della pubblica utilità

Il termine massimo di durata della pubblica utilità dovrà essere riferito, non più alla data di esecuzione del decreto di esproprio ma alla sua data di emanazione. Ciò garantisce un maggiore controllo del termine medesimo in quanto rilevabile da una data certa.

 

Art. 14  Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

Viene codificata la possibilità, da parte di uffici espressamente individuati dal Ministro e dalle Regioni, di dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del T.U.

 

Art. 16 Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

L'articolo prevede, come per l'art. 11, la semplificazione del procedimento. Anche in questa fase, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la notifica personale dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto é sostituita dalla pubblicazione dell'avviso medesimo su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

 

Art. 17 L'approvazione del progetto definitivo

Il primo e il secondo comma sono stati sostituiti da un comma che prevede, per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, solo l'obbligo di indicare gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.

 

Art. 19 L'approvazione del progetto

L'articolo è stato modificato prevedendo, per i progetti non conformi alle previsioni urbanistiche, l'adozione della variante contestualmente l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del progetto preliminare o definitivo. 

 

Art. 20 La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

All'articolo è stato aggiunto un nuovo comma finalizzato a consentire l'immissione nel possesso dei terreni da espropriare, qualora il proprietario abbia condiviso l'indennità offerta.. Altresì sono state apportate modifiche all'articolato volte a consentire l'emissione del decreto di esproprio subito dopo aver effettuato il pagamento delle indennità accettate o il deposito, alla Cassa DD.PP,. delle indennità rifiutate. E' resa possibile, anche in caso di accordo bonario, la possibilità di operare il trasferimento dei beni con atto amministrativo (decreto di esproprio) in alternativa alla stipula di atto notarile.

 

Art. 21 Procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione

Le modifiche sono rivolte  ad una più chiara definizione dei procedimenti di determinazione dell'indennità da parte del collegio tecnico e della commissione espropri. Si prevede che il collegio, composto da tre tecnici, possa adottare la relazione di stima a maggioranza.

 

Art. 22 Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

La possibilità di ricorrere all'istituto è stata molto ampliata.

Innanzi tutto, per disporre l'emissione del provvedimento, non è più necessario l'accertamento di  una "particolare" urgenza, ma è possibile individuare opere o  intere categorie per le quali "l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza".

 A tal fine l'articolo consente di emanare il provvedimento, che consente l'espropriazione anticipata dei terreni necessari, per gli interventi di cui alla legge n. 443/2001 e allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativi sia superiore a 50.

 

Art. 22  bis  Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione (trattasi di evidente  errore formale in quanto dall'articolato si rileva che l'istituto è riferito all' "occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione")

L'istituto, che sostituisce l'occupazione d'urgenza ex art. 71 legge n. 2359/1865 e art. 20 legge n. 865/1971, è fruibile in alternativa a quanto previsto dal precedente art. 22.

Innanzi tutto, per disporre l'emissione del provvedimento, è necessario l'accertamento di una "particolare urgenza", anche se la norma medesima individua opere (le stesse già elencate all'art. 22) per le quali "l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza".

Trattasi di un'innovazione alla formulazione originaria del T.U,.che inserisce nella prima fase del procedimento di espropriazione, come previsto dall'art 20, la possibilità di disporre l'occupazione anticipata dei beni da espropriare, contestualmente alla determinazione dell'indennità provvisoria.. A differenza di quanto previsto all'art. 22 l'atto è emesso senza pronuncia dell'espropriazione definitiva, che dovrà essere disposta entro il termine massimo di durata della pubblica utilità fissato ai sensi dell'art. 13 del T.U.

Per il periodo di occupazione è dovuta, per ogni anno, un'indennità da computare ai sensi dell'art. 50, pari ad un dodicesimo dell'importo spettante per l'esproprio.

Con il nuovo articolo introdotto dal decreto legislativo, è semplificata ed accelerata l'immissione in possesso di terreni come prevista all'art. 22. In particolare non è necessario, per emettere l'atto, predisporre ed approvare i tipi di frazionamento. Il decreto può essere emesso sulla sola base del piano particellare facente parte del progetto definitivo approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

 

Art. 36 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

L'emendamento approvato specifica l'esclusione dalla fattispecie anche degli immobili da espropriare in attuazione dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica.. E' altresì recepito quanto disposto dall'art. 27, comma 5, della legge n. 166/2002.

 

Art. 37 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

E' stato chiarito il carattere 'aggiuntivo' dell'indennità di coltivazione spettante al proprietario coltivatore diretto.

 

Art. 38  Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata

Gli emendamenti introdotti sono rivolti al riconoscimento del diritto all'indennizzo per le parti dell'edificio realizzate legittimamente anche in presenza di abusi edilizi..

Nel caso di pendenza di una procedura di sanatoria, il comune è tenuto ad accertare la sanabilità dell'abuso.

 

Art. 40 Disposizioni generali  (per le aree non edificabili)

L'emendamento al primo comma stabilisce che il criterio del valore agricolo effettivo si applica solo per la determinazione dell'indennità definitiva.

Conseguentemente al terzo comma, si prescrive l'applicazione del valore agricolo medio per la formulazione dell'offerta o per la determinazione dell'indennità provvisoria.

 

Art. 43 Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

L'emendamento recepisce le disposizioni vigenti, di cui all'art. 3 della legge n. 166/2002, relative all'acquisizione del diritto di servitù per i servizi di interesse pubblico esistenti

 

Art. 45  Disposizioni generali (sulla cessione  volontaria)

Gli emendamenti apportati sono rivolti ad una più chiara definizione delle modalità di cessione volontaria. In particolare viene specificato che, per le aree non edificabili, il corrispettivo di cessione deve essere sempre determinato con riferimento al valore agricolo medio e nel caso di aree coltivate direttamente dal proprietario è dovuto il triplo del valore agricolo medio ma non l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4.

 

Art. 54 Opposizione alla stima

L'emendamento apportato chiarisce la possibilità di opposizione, oltre alla stima dei tecnici, anche di quella della commissione provinciale espropri.

 

Art, 55 Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

L'emendamento corregge un errore della formulazione originaria, richiamando, per la determinazione del risarcimento del danno per occupazione senza titolo di aree edificabili, l'art. 37 comma 1, come previsto dalle norme oggi vigenti.

 

Art. 57 Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso

Il primo comma dell'articolo è stato sostituito con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 166/2002. Le modifiche apportate, prevedono che ai "progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza"continuano ad applicarsi "tutte le normative  vigenti a tale data". Pertanto tutti i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del T.U., rientrano in tale fattispecie in quanto già dichiarati di pubblica utilità.

 

Art. 59 Entrata in vigore del testo unico

L'emendamento apportato fissa al 30 giugno 2003 la data di entrata in vigore delle disposizioni del T.U. sulle espropriazioni.

 

 

 

 (elaborazione 28 gennaio 2002)

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

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