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Procedimenti espropriativi e cessione volontaria

Consiglio di Stato Sezione IV
Decisione del 16 gennaio 2006 n. 102
Opere pubbliche – Decreto di occupazione – Occupazione di terreni ulteriori – Immissione al possesso successiva alla scadenza decreto occupazione – Contestazione – Richiesta risarcitoria – Giudice competente – Giudice ordinario – Ragioni.
Esulano dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti meri comportamenti dell'amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, ovvero concernenti ipotesi in cui la pretesa risarcitoria non risulti collegata all'esercizio formale di un potere pubblico ma discenda da un mero comportamento illecito dell'amministrazione. Sussiste, invece, la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie risarcitorie conseguenti all'annullamento di provvedimenti amministrativi. Nel caso il giudice amministrativo ha escluso la propria giurisdizione rispetto a una pretesa risarcitoria collegata, in parte, a un cosiddetto sconfinamento operato dall'amministrazione in sede di esecuzione di un decreto di occupazione d'urgenza e in parte discendente dalla immissione in possesso effettuata oltre il termine di tre mesi di efficacia dello stesso e non seguita da alcun decreto di esproprio, ma dalla semplice costruzione dell'opera pubblica.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 1 marzo 2005 n. 4296 (Liquidazione dell'indennità - Terreno espropriato a soggetto coltivatore - Riconoscimento di un'indennità particolare - Presupposti - Coltivazione delle aree espropriate - Comunicazione da parte della commissione espropri della liquidazione dell'indennità - Necessità - Esclusione. (Legge 865/1971, articolo 17)
L'articolo 17 della Legge 865/1971 riconosce un'indennità particolare a colore che coltivano il terreno espropriato e non ai soggetti che non lo coltivano, intendendo tutelare solo categorie particolari di cittadini, in relazione all'esigenza, socialmente rilevante per il legislatore, di reintegrare gli imprenditori agricoli dei danni subiti dall'esproprio. Questo riconoscimento non comporta la necessità della notifica del decreto di occupazione,  irrilevante in rapporto al diritto dei coltivatori di opporsi all'indennità che anche loro compete, considerato che gli interessati possono domandare la liquidazione di quanto loro spetta solo per l'esistenza di una situazione di fatto di occupazione delle aree coltivate e indipendentemente dalla comunicazione della liquidazione da parte della commissione espropri.  

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 3030 (Liquidazione dell'indennità - Determinazione salvo conguaglio - Illegittimità costituzionale - Diritto all'integrazione dell'indennità - Prescrizione - Trattative per la composizione della controversia - Efficacia interruttiva - Condizioni. (Cc, articoli 2937 e 2943; legge 2359/1865; legge 385/1980)
Nel caso in cui l'indennità di espropriazione sia stata convenuta in occasione della cessione del fondo in base ai criteri fisati dalla legge n. 385 del 1980, con salvezza di conguaglio, la prescrizione del diritto dell'espropriato a ottenere l'integrazione dell'indennizzo, a seguito della dichiarazione d'illegittimità di detti criteri, deve ritenersi interrotta dalle trattative intercorse con l'organo legittimato ad assumere obbbligazioni per l'ente pubblico soltanto se dal comportamento di quest'ultimo risulti il riconoscimento del diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata esclusivamente per questioni attinenti alla qualificazione del credito e non all'esistenza del diritto.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 3029 (Liquidazione dell'indennità - Offerta di un'indennità provvisoria inadeguata - Successiva determinazione di un congruo prezzzo di cessione - Pubblicazione del provvedimentonell'albo pretorio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. (Legge 865/1971, articoli 11 e 12; legge 359/1992)
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di suoli edificabili, per ritenere che l'espropriato abbia rifiutato un'offerta congrua, e dunque procedere alla decurtazione del valore, non è sufficiente il fatto che il relativo provvedimento, che reca la determinazione di un prezzo congruo, sia stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune, non potendo tale forma di pubblicità, indirizzata alla generalità dei cittadini, considerarsi equipollente dell'offerta formale dell'interessato di una nuova indennità in sostituzione di quella determinata in precedenza in via provvisoria.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 2858 (Liquidazione dell'indennità - Determinazione - Poteri della Corte d'Appello - Ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Oggetto - Differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa. (Legge 2359/1865, articoli 48 e 55)
Nel decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la Corte d'appello deve tener conto della somma originariamente versata dall'espropriante presso la Cassa depositi e prestiti e disporre che solo il maggior importo riconosciuto in sede di opposizione venga versato presso la predetta Cassa.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 1 febbraio 2005 n. 1984 (Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria - Suoli non edificabili - Congualio del prezzo - Escluzione - Fondamento . (Legge 865/1971, articolo 12 e 16; legge 385/1980)
In tema di cessione volontaria di suoli soggetti a esproprio, la persistente applicabilità, ai terreni agricoli, delle regole indennitarie fondate sul criterio del valore agricolo medio, previste dalla legge n. 865 del 1971, induce a escludere che possa farsi luogo al conguaglio del prezzo della cessione stessa quando, quale che sia stata la valutazione delle parti contraenti circa la natura dei suoli, il prezzo sia stato stabilito con applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 385 del 1980, i quali, coincidenti con quelli della legge n. 865, presuppongono la natura agricola, con la conseguenza che il riconoscimento della natura non edificabile dei terreni oggetto di cessione esclude che possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per i terreni anzidetti.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 4 gennaio 2005 n. 120 (Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Indennità di esproprio - Transazione - Stipula in data successiva alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle legge n. 385 del 1980 - Previsione della corresponsione del conguaglio previsto da detta legge - Ammissibilità - Fondamento. (Legge 385/1980; legge 865/1971, articolo 16)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la transazione nel corso della  procedura ablativa tra l'ente espropriante e gli espropriati, con la quale il primo si obbliga a corrispondere, per una parte del suolo espropriato, il congluaglio per le aree edificabili di cui alla legge n. 385 del 1980, non configura una cessione volontaria del suolo e deve ritenersi valida anche se alla data della stipula del contratto la legge era stata dichiarata illegittima, in quanto è ammissibile che le parti transigano la lite applicando i paramentri previsti da una legge dichiarata illegittima ma che esse ritengano idonei a realizzare la composizione dei loro contrapposti interessi. 

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 8 settembre 2004 n. 18050 (Espropriazione parziale di suolo non edificabile)
Con riguardi a espropriazione parziale di suolo non edificabile il giudice deve liquidare l'indennità - computata secondo i valori tabellari previsti dalla legge 865/1971 - incrementandola della perdita di valore agricolo e tabellare del suolo residuo calcolata nella medesima proporzione di riduzione del valore di mercato, atteso che la regola generale di cui all'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865 va applicata tenendo ferma la vigenza dei diversi criteri indennitari stabiliti dalle leggi successive. 

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 2 luglio 2004 n. 12139 (Occupazione appropriativa - Indennità - Determinazione - Parametro dell'indennità virtuale di espropriazione - Decurtazione del quaranta per cento - Applicabilità - Limiti.(Dl 333/1992, articolo 5-bis; Dpr 327/2001; Dlgs 302/2002).
L'indennità virtuale di espropriazione, sulla cui base è computabile mediante misura percentuale l'indennità per il periodo di legittima occupazione temporanea e d'urgenza non seguita da espropriazione o cessione, si identifica, quando si tratta di procedura espropriativa di area edificabile soggetta alle regole dell'articolo 5-bis  della legge 359/1992, nella metà della somma del valore venale e del valore fiscale, ridotta del quaranta per cento se l'espropriando, con la determinazione dell'indennità provvisoria abbia ricevuto e non abbia accettato offerta d'importo coincidente o non apprezzabilmente divergente rispetto alla stessa semisomma, ovvero non ridotta del quaranta per cento se tale offerta sia mancata o sia stata effettuata invalidamente o in misura incongrua. 

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 16 aprile 2004 n. 7253 (Vendita - Domanda di annullamento della cessione volontaria - Valore della causa - Determinazione)
Il valore della causa promossa per l'annullamento di un contratto di cessione di un'area ex art. 12 della legge n.865 del 1971 si determina non già con riferimento al prezzo ricevuto per la cessione e ai suoi accessori, bensì con riferimento al valore di mercato del bene che rientrerebbe nel patrimonio dell'attore con l'accoglimento della domanda, maggiorato della somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo del terreno destinato alla realizzazione dell'opera pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa, con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento per la perdita definitiva della proprietà nell'ipotesi che la restituzione dell'area sia divenuta impossibile.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 16 gennaio 2004 n. 539 (procedimento,opposizione)
Nelle controverse relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato in seno al giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato va effettuata con esclusivo riferimento al decreto, tale legittimazione spettando al soggetto a cui favore e a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento, anche quando gli atti espropriativi, e quelli necessari a conseguire il provvedimento indicato, ovvero quelli legati alla stessa attuazione dell'occupazione, siano stati delegati, ma in nome e per conto del delegante, a istituti o a cooperative incaricati delle realizzazione del relativo programma edilizio, posto che, in tal caso, l'attività dei delegati, esauritasi nei limiti  sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante.  

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 13 gennaio 2004 n. 258 (Determinazione definitiva del prezzo; riduzione del 40%; inapplicabilità)
Ove il procedimento di espropriazione si sia concluso con la cessione volontaria del bene a un prezzo determinato provvisoriamente - ai sensi dell'art.1 legge 385/1980 - secondo i criteri di cui all'art. 16 legge 865/1971, nella determinazione del prezzo definitivo e del conseguente conguaglio spettante all'espropriato l'esclusione della riduzione del 40% di cui all'art. 5-bis, comma 1, legge 359/1992 deriva non dall'applicazione della declaratoria di parziale incostituzionalità di detta norma (riferendosi la sent. n. 283/1993 della Corte cost. al caso dell'adozione del decreto di esproprio, nella specie non sussistente per essere stata concordata la cessione), bensì dall'applicazione del secondo comma dello stesso art.5-bis (applicabile anche ai giudizi in corso in base al successivo sesto comma), che , per l'ipotesi di cui le parti abbiano convenuto la cessione volontaria, prevede che "non si applica la riduzione di cui al comma 1".

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 13 gennaio 2004 n. 258 (Versamento dell'indennizzo in ritardo; interessi legali sulla maggior somma riconosciuta e risarcimento del maggior danno; decorrenza rispettiva)
Gli interessi legali dovuti per il ritardo con cui è corrisposto l'indennizzo per l'espropriazione o la cessione volontaria dell'immobile hanno natura compensativa, dovendoli l'espropriante corrispondere sulla somma ulteriore che è tenuto a depositare (nell'espropriazione), fino al momento dell'avvenuto deposito, ovvero a versare direttamente alla controparte (nella cessione), in quanto fino a quel momento tale somma resta nella sua disponibilità e non in quella dell'espropriato; viceversa, il danno derivante dalla mora colpevole - sia esso liquidato nell'abituale cifra forfettaria stabilita dall'art. 1221, comma 1, cod.civ in ragione dell'interesse legale, sia esso liquidato in somma diversa e maggiore ( quando ne sia fornita la prova) ai sensi del secondo comma dello stesso articolo - consiste soltanto in quello (nella fattispecie derivante dalla svalutazione monetaria) successivo alla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennizzo o del conguaglio, perchè prima di detti giudizi l'espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative riguardanti l'indennizzo - siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate - in quanto completamente estranee, sotto ogni aspetto alla sua sfera giuridico - economica e attribuite per legge a organi terzi, mentre con l'instaurarsi del giudizio egli diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte trattative.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 19 luglio 1999 n. 1527 (accettazione dell'indennità)
Nelle espropriazioni per pubblica utilità l'istituto dell'accettazione dell'indennità - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 - va inteso nel senso che a carico dell'espropriante è stato posto l'onere di formulare una nuova offerta dell'indennità spettante all'espropriato secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta al fine di consentirgli di accettare l'indennità offertagli e sottrarsi alla decurtazione dell'indennità liquidata nel corso del giudizio.
Pertanto, qualora nel giudizio per la determinazione della giusta indennità l'espropriante non abbia formulato una nuova offerta dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il giudice deve astenersi da qualsiasi decurtazione dell'importo determinato in sede giudiziale, poiché ciò è consentito solo nel caso di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante nel quadro di un accordo negoziale di natura transattiva, il quale non può concludersi se l'espropriato non sia stato posto in grado di accettare una proposta formulata dall'espropriante.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 14 maggio 2002 n. 6968 (cessione volontaria - accordo sull'indennità)
L'istituto della cessione volontaria del bene, nell'ambito della procedura espropriativa, previsto dall'articolo 12 della legge 865/71, è nettamente distinto da quello dell'accordo amichevole sull'ammontare della indennità di espropriazione, previsto dall'articolo 26 della legge 2359/1865, il quale non comporta una cessione volontaria del bene.
Nel caso in cui i proprietari di una area soggetta ad una procedura espropriativa siano addivenuti alla cessione volontaria del bene ai sensi dell'articolo 12 della legge 865/71, è pur sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo, mediante la stipula di apposito atto pubblico, per il passaggio della proprietà del bene all'esproprio dell'espropriante.
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'espropriante sull'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 26 della legge 2359/1865, tale accordo viene a caducarsi ed a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica.
Nel caso in cui l'accordo sull'indennità di esproprio sia stato trasfuso in un atto transattivo con la concreta percezione delle somme da parte dei privati, deve ritenersi che questi ultimi, nel firmare la transazione, abbiano rinunciato al diritto di risarcimento del danno; in tale ipotesi le uniche pretese avanzabili sono quelle relative alle indennità per l'espropriazione e l'occupazione stessa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 14 maggio 2002 n. 6968 (cessione volontaria - accordo sull'indennità)
L'istituto della cessione volontaria del bene, nell'ambito della procedura espropriativa, previsto dall'articolo 12 della legge 865/71, è nettamente distinto da quello dell'accordo amichevole sull'ammontare della indennità di espropriazione, previsto dall'articolo 26 della legge 2359/1865, il quale non comporta una cessione volontaria del bene.
Nel caso in cui i proprietari di una area soggetta ad una procedura espropriativa siano addivenuti alla cessione volontaria del bene ai sensi dell'articolo 12 della legge 865/71, è pur sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo, mediante la stipula di apposito atto pubblico, per il passaggio della proprietà del bene all'esproprio dell'espropriante.
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'espropriante sull'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 26 della legge 2359/1865, tale accordo viene a caducarsi ed a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica.
Nel caso in cui l'accordo sull'indennità di esproprio sia stato trasfuso in un atto transattivo con la concreta percezione delle somme da parte dei privati, deve ritenersi che questi ultimi, nel firmare la transazione, abbiano rinunciato al diritto di risarcimento del danno; in tale ipotesi le uniche pretese avanzabili sono quelle relative alle indennità per l'espropriazione e l'occupazione stessa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 14 maggio 2002 n. 6968 (cessione volontaria - accordo sull'indennità)
L'istituto della cessione volontaria del bene, nell'ambito della procedura espropriativa, previsto dall'articolo 12 della legge 865/71, è nettamente distinto da quello dell'accordo amichevole sull'ammontare della indennità di espropriazione, previsto dall'articolo 26 della legge 2359/1865, il quale non comporta una cessione volontaria del bene.
Nel caso in cui i proprietari di una area soggetta ad una procedura espropriativa siano addivenuti alla cessione volontaria del bene ai sensi dell'articolo 12 della legge 865/71, è pur sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo, mediante la stipula di apposito atto pubblico, per il passaggio della proprietà del bene all'esproprio dell'espropriante.
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'espropriante sull'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 26 della legge 2359/1865, tale accordo viene a caducarsi ed a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica.
Nel caso in cui l'accordo sull'indennità di esproprio sia stato trasfuso in un atto transattivo con la concreta percezione delle somme da parte dei privati, deve ritenersi che questi ultimi, nel firmare la transazione, abbiano rinunciato al diritto di risarcimento del danno; in tale ipotesi le uniche pretese avanzabili sono quelle relative alle indennità per l'espropriazione e l'occupazione stessa.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2006

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