Il Tar delle Regione Toscana, con sentenza terza sezione - n. 6048 - del 27 novembre 2006, ha accolto il ricorso di un privato al quale era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità, ma non era stato riferito il deposito degli schemi del progetto definitivo.
Il tribunale ha motivato l'illegittimità del provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità come segue:
"L'art. 16 del T.U., nel disciplinare le modalità procedimentali inerenti l'approvazione del progetto definitivo, richiede specificatamente che anche in tale fase sia dato avviso al proprietario e trasmesso lo schema progettuale. Né, sotto il profilo sostanziale, questa carenza può essere ovviata dall'avere l'amministrazione trasmesso gli altri elementi previsti dalla norma (e ciò la natura e lo scopo dell'opera, i dati dell'area e il responsabile del procedimento), poiché tali indicazioni rivestono valenza accessoria rispetto allo schema di progetto definitivo, in quanto solo attraverso quest'ultimo l'espropriando assume piena e definitiva cognizione delle conseguenze che il provvedimento reca a carico della sua proprietà"
Per questa ragione il tribunale amministrativo, avallando le istanze di parte, ha annullato la delibera della giunta comunale di approvazione del progetto definito e il relativo decreto di espropriazione.