L'espropriazione di beni culturali
A- L'espropriazione di beni culturali
Trattasi di interventi, previsti all'art. 95, aventi per oggetto l'esproprio di beni mobili ed immobili.
La dichiarazione di pubblica utilità per l'attuazione di tali interventi è di competenza esclusiva del ministero per i beni e le attività culturali.
In tale caso l'indennità, ai sensi del primo comma dell'art. 99, è sempre riferita al giusto prezzo in una libera trattativa di compravendita.
Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.
B- L'espropriazione di immobili per fini strumentali
Trattasi di interventi, previsti all'art.96, aventi per oggetto l'esproprio di edifici ed aree.
In tale caso l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità (secondo comma art. 98) e può essere disposta sia dal ministero per i beni e le attività culturali, che dalle regioni, tenute a comunicarlo al ministero (primo comma art. 98).
L'indennità è determinata con riferimento ai vigenti criteri in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.
C- L'espropriazione di immobili per interesse archeologico
Trattasi di interventi, previsti all'art.97, aventi per oggetto l'esproprio di edifici ed aree.
In tale caso l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità (secondo comma art. 98) e può essere disposta solo dal ministero per i beni e le attività culturali.
L'indennità è determinata con riferimento ai vigenti criteri in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.
Ultimo aggiornamento: 22/03/2005