Occupazioni illegittime della P.A. : il trasferimento della proprietà dell’aera occupata necessità di un atto consensuale ovvero di un provvedimento di acquisizione sanante
Il TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II BIS – con sentenza 2 novembre 2016 n. 10767, conferma il principio che, nel caso non sia stato concluso un provvedimento di espropriativo il trasferimento della proprietà dell’aera occupata necessità di un atto consensuale ovvero di un provvedimento di acquisizione sanante. In particolare il TAR afferma quanto segue:“…Al riguardo, giova richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3255.Con quest’ultima pronuncia, il giudice d’appello amministrativo ha confermato che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione, trattandosi di un mero fatto che non può assurgere a titolo d'acquisto del fondo; in effetti l'Amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie; a questi due strumenti va aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’articolo 43 del d.p.r. 8 giugno 2001 numero 327 e, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale numero 293 del 2010, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato dall’articolo 42 bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge numero 98 del 2011, convertito in legge numero 111 del 2011; così l'illecita occupazione e, quindi, il fatto lesivo permangono fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all'acquisto della proprietà, indipendentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente….”
Ultimo aggiornamento: 14/11/2016