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Il ricorso in Corte di Appello nel caso che l’espropriato accetti l’indennità determinata dal Collegio Tecnico ex art. 21 T.U.E.

Il ricorso di opposizione alla stima dei tecnici di cui al primo comma dell’art. 54 del T.U.E. può essere promosso dal promotore dell’espropriazione, come prevede espressamente la disposizione stessa. Trattasi infatti di un giudizio, appartenente alla competenza funzionale delle Corte d’Appello, che non presuppone una patologia dell’attività amministrativa, ma costituisce un’azione del tutto connaturata al procedimento indennitario. Attraverso la proposizione del giudizio entrambi le parti del rapporto espropriativo (come definite dall'art. 3 del T.U.E.), nonché i soggetti terzi che ne abbiano titolo, possono esercitare la facoltà, loro riconosciuta dalla legge, di veder rideterminata l’indennità. In tale caso, è evidente che, anche se il proprietario accetta l’indennità determinate dal collegio di cui all’art. 21 , il ricorso impedisce che la stessa diventi definita ai fini del pagamento diretto, come dispone il primo comma dell’art. 28 del T.U.E. Conseguentemente a seguito dell’opposizione promossa dal promotore dell’espropriazione, in attesa della definizione giudiziale dell’indennità definitiva, si deve dare luogo al deposito della somma determinata a titolo provvisorio con il decreto emesso ai sensi dell’art. 22bis del T.U.E. Nel caso, nulla esclude, infatti, che a seguito del giudizio, in accoglimento della domanda di opposizione promossa dal promotore dell’espropriazione, l’indennità definitiva risulti minore di quella determinata dai tecnici. In conclusione, pertanto, anche ai fini dell’emissione del decreto di espropriazione (adempimento da svolgere con urgenza in quanto, in caso di ricorso da parte del promotore dell’espropriazione, la Corte d’Appello, in attuazione della disposizione generale di cui all’art. 32 del T.U.E., procederà alla determinazione giudiziale dell’indennità solo in presenza del decreto di espropriazione definitiva), si consiglia l’Ente a provvedere al deposito presso la competente Cassa DD.PP dell’indennità determinata a titolo provvisorio con il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 22bis. Tale adempimento, come prevede espressamente il comma 1 - lettera c - dell’art. 23 del T.U.E. che definisce i contenuti del decreto di espropriazione, consente l'emissione del provvedimento stesso anche in presenza di un contezioso sull'indennità.
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019

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