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Occupazione temporanea di terreni agricoli in affitto spetta solo al proprietario

L’indennità di occupazione temporanea di terreni non soggetti ad esproprio, prevista dall’art. 50 del T.U.E. spetta solo al proprietario non ai conduttori o affittuari terzi ed, dopo la pubblicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 181/2011, è pari, per ogni anno, ad un dodicesimo del valore effettivo del terreno. I conduttori affittuari di tali terreni, pertanto, in attuazione di principi generali desumibili dal T.U.E. (art. 34, comma 4) possono: - concordare con il proprietario la sospensione del canone dovuto, relativamente al terreno occupato, per tutto il periodo di durata dell’occupazione temporanea; - richiedere all’ente occupante il pagamento, una tantum, di danni al soprassuolo e alla coltura in atto, come rilevabili dal raffronto tra lo stato del terreno, risultante al momento della redazione del verbale di immissione in possesso e quello accertato con il verbale di restituzione del bene occupato (è, infatti, in tale sede che il conduttore può far mettere a verbale la richiesta di danni, non permanenti, che incidono sulla sua legittima attività di coltivatore).
Ultimo aggiornamento: 11/11/2019

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