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Periodo per cui è dovuta l’indennità di occupazione ex artt. 22bis e 50 del T.U.E.

La Corte di Cassazione, sez. I civ., con sentenza n. 32415 del 11/12/2019 ha ritenuto che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità di occupazione d’urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio (n.di r.: o pagamento diretto), momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l’effetto dell’acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati.In particolare l’Alta Corte afferma:“… Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 22 bis e 50 avendo la Corte determinato l’indennita’ di occupazione d’urgenza (dall’immissione in possesso) considerando quale termine finale la data di emissione del decreto di esproprio (20 gennaio 2014), anziche’ quella del pagamento effettivo dell’indennita’ di esproprio, non ancora intervenuto per mancanza del decreto di svincolo.2.1.- Il motivo e’ infondato, sebbene occorra una precisazione in punto di diritto.La tesi di (OMISSIS), secondo la quale l’indennita’ di occupazione d’urgenza dovrebbe essere calcolata (non sino alla data del deposito dell’indennita’ di espropriazione ma) sino alla data del decreto di espropriazione che segna il momento della perdita della proprieta’ del bene per il privato, pur avendo avuto seguito in un precedente di questa Corte (n. 19758 del 2017), non e’ condivisibile.Si deve considerare che l’acquisizione della proprieta’ da parte della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati, come nel caso in esame) e’ effetto di una fattispecie complessa nella quale il decreto di espropriazione (L. n. 2359 del 1865, articolo 50) presenta un rilievo determinante che e’ pero’ integrato dal pagamento del “giusto prezzo” del bene, a norma della L. n. 2359 del 1865, articolo 39 (oggi Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 37, comma 1), in relazione all’articolo 42 Cost., comma 3. Cio’ assume rilievo rispetto ad un’obbligazione particolare, qual e’ quella avente ad oggetto l’indennita’ di occupazione d’urgenza, che serve a compensare il proprietario per la mancata disponibilita’ del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia conclusa con il deposito dell’indennita’ di esproprio, secondo una regola generale in materia espropriativa. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la “data di corresponsione dell’indennita’ di espropriazione o del corrispettivo” che segna il momento fino al quale e’ dovuta l’indennita’ di occupazione, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 22 bis, comma 5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell’indennita’ presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l’espropriante. La diversa opinione del ricorrente, secondo cui l’espropriante dovrebbe corrispondere l’indennita’ di occupazione anche per il periodo successivo al deposito dell’indennita’ di espropriazione, non e’ neppure coerente con il dato normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 26, comma 6, secondo cui lo svincolo delle somme depositate richiede la collaborazione dell’espropriato che e’ tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita’ in relazione ad eventuali diritti dei terzi.Nel caso specifico, non e’ contestato che (OMISSIS) abbia depositato l’indennita’ di espropriazione contestualmente al decreto di esproprio, risultando conforme a diritto….”l
Ultimo aggiornamento: 02/03/2020

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