Opere realizzabili senza vincolo preordinato all’esproprio in Lombardia
Per opere ricadenti in fascia di rispetto stradale occorre approfondire la natura del vincolo stesso in cui ricade il terreno. Ordinariamente le norme tecniche relative alla zona medesima, che hanno una natura conformativa, consentono interventi realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo, compreso l’eventuale adeguamento della sezione di un canale. Tale vincolo non è soggetto alla decadenza quinquennale di cui al comma 3 dell’art. 9 del DPR n. 327/2001 in quanto non riferito alla previsione lenticolare di una singola opera pubblica (fattispecie alla quale in base alla giurisprudenza costituzionale è riferita la disposizione stessa) ma alla tutela e conservazione del RIM. Trattasi di un principio ripreso dalla legge Regione Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009 che all’art. 8 specifica quanto segue:“Art. 8(Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo)1. All’interno degli ambiti funzionali previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e senza necessità di variante agli strumenti stessi, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un’imposizione di servitù e che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista.2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non è necessaria per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'articolo 133, lettera a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), nonché per le opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino. “
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025