Il procedimento, introdotto all'art. 22-bis del T.U. come modificato dal D.Lg. n. 302/2002, prevede la possibilità di disporre, contestualmente all'emissione del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria, l'occupazione anticipata d'urgenza di terreni necessari alla realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità. Tale istituto, innovando il vecchio procedimento previsto dall'art. 20 della legge n 865/1971, si colloca pertanto all'interno del procedimento di espropriazione come previsto dall'art. 20 e seguenti del T.U. e si conclude con l'emissione del decreto di esproprio.
Il ricorso a tale possibilità è ammesso, come prescrive espressamente l'articolo richiamato, solo (in caso di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20,..). Pertanto il promotore dell'espropriazione, prima di avviare il procedimento, dovrà motivare il ricorso all'istituto, in alternativa sia al procedimento ordinario che a quanto previsto dall'art. 22 ( espropriazione anticipata d'urgenza), non solo per la "particolare urgenza" ma anche per la "particolare natura delle opere". In tal senso si può presumere che il ricorso al procedimento in oggetto sia preferibile a quanto previsto dall'art.22 nel caso in cui trattasi in prevalenza di espropriazioni parziali che richiedono, per l'emissione del decreto di espropriazione, complesse procedure catastali di frazionamento (fattispecie tipica delle opere a rete).
Il comma 2 dell'art. 22-bis prevede che il decreto in oggetto può essere emanato "ope legis", senza la necessità di particolari motivazioni, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge n. 443/2001;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.