CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 28 settembre 2005, n. 18926
Classificazione del terreno - Zona vincolata a utilizzo meramente pubblicistico - qualificazione come non edificabile - configurabilità - vincolo che introduce una destinazione realizzabile anche a iniziativa privata o promiscua - vocazione edificatoria del suolo - sussistenza. (legge 359/1992, articolo 5-bis)
Ove una zona sia stata vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono risonducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile, laddove, soltanto qualora il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche a iniziativa privata o promiscua, tale da non comportare interventi o successive espropriazioni a esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, attuabili anche dal soggetto privato, detto vincolo non è idone a escludere la vocazione edificatorio del suolo.
CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 15 giugno 2005, n. 12844.
Liquidazione dell'indennità Area in cui insistono strutture aziendali Trasformazione permanente Area edificata e non edificabile Applicazione dei criteri di calcolo dell'indennità stabiliti per le aree fabbricabili - Esclusione (legge 359/1992, articolo 5-bis)
In caso di trasformazione permanente di un'area su cui siano state impiantate strutture aziendali che ne alterano la morfologia e consentono di definire l'area medesima come edificata non trovano applicazione i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione stabiliti dal legislatore con riferimento alle aree fabbricabili.
CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 17 maggio 2005, n. 10343.
Liquidazione dell'indennità Determinazione - Distinzione tra area edificabile e agricola - Zona destinata in parte a verde pubblico Edificabilità Esclusione - Realizzazione di strutture -Irrilevanza (legge 359/1992, articolo 5-bis)
Nel sistema introdotto dalla legge n. 359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili e agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento dell'edificabilità postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita degli strumenti urbanistici all'area, sicché, qualora la zona sia stata vincolata a un utilizzo pubblicistico (come il verde pubblico per la creazione di parchi), la classificazione comporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. Con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile restando irrilevante la circostanza che la destinazione a parco pubblico richieda la realizzazione di strutture.
CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 17 maggio 2005, n. 10343.
Indennità Liquidazione - Edificabilità dell'area Funzione assunta dalla zona in cui è collocata Rilevanza Esclusione Inserimento nello strumento urbanistico Sufficienza Esclusione Classificazione come edificabile Obbligo- Necessità (legge 359/1992, articolo 5-bis)
Un'area va ritenuta edificabile non per la funzione, autonoma o strumentale, assunta dalla zona in cui essa è collocata nella formazione dello strumento urbanistico generale, bensì soltanto se, e per il solo fatto che, come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione del territorio, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale; mentre, al contrario, non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione assoggettino a vincolo d'inedificabilità o alla quale attribuiscano destinazione agricola, perché in entrambi i casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 15 febbraio 2005, n.3029
Liquidazione Offerta di un'indennità provvisoria inadeguata Successiva determinazione di un congruo prezzo di cessione Pubblicazione del provvedimento nell'albo pretorio Sufficienza Esclusione Fondamento.
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di suoli edificabili, per ritenere che l'espropriato abbia rifiutato un'offerta congrua, e dunque procedere alla decurtazione del valore, non è sufficiente il fatto che il relativo provvedimento, che reca la determinazione di un prezzo congruo, sia stato pubblicato nell'albo pretorio del comune, non potendo tale forma di pubblicità, indirizzata alla generalità del cittadini, considerarsi equipollente dell'offerta formale dell'interessato di una nuova indennità in sostituzione di quella determinata in precedenza in via provvisoria.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2005, n.2537
Determinazione Classificazione del suolo come edificabile e agricolo momento rilevante - è quello della data del decreto di esproprio.
In linea di principio, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, (alla quale è correlata l'indennità di occupazione), la classificazione del suolo come edificabile e agricolo e l'individuazione della normativa applicabile devono essere operate con riferimento alla disciplina urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio del terreno della cui stima si discute (nella specie il terreno, agricolo al momento dell'opposizione del vincolo espropriativo, aveva avuto, successivamente, ma anteriormente al termine ultimo per l'adozione del decreto di espropriazione, in pratica mai emesso, destinazione a edilizia scolastica. Poiché al fine della quantificazione dell'indennità di occupazione provvisoria, prima dell'irreversibile trasformazione del terreno stesso con la realizzazione delle opere scolastiche programmate, i giudici di merito avevano valutato il terreno come agricolo, in applicazione del principio esposto sopra la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia).
CORTE DI CASSAZIONE -SEZIONE 1 CIVILE-Sentenza 25 gennaio 2005, n.1494. Indennizzo espropriativo-Dicotomia tra area edificabile e agricola- Tertium genus-Edificabilità di fatto-Rilevanza suppletiva.(Legge 359/1992,articolo 5-bis).
Nel sistema di disciplina della stima dell' indennizzo espropriativo introdotto dall'articolo 5-bis della legge n.359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) e aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base ai valori agricoli tabellari) - un'area va ritenuta edificabile quando ,e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità di fatto rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici-ovvero, in via complementare e integrativa, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 26 novembre 2004 n. 22349 (Liquidazione dell'indennità - Valutazione di edificabilità del suolo - Previsioni del Peep modificative dell'indice di fabbricabilità - Varianti peggiorative - Condizioni) (Legge 359/1992, articolo 5-bis)
Ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio e della previa qualificazione dell'edificabilità, va tenuto conto delle previsioni del Peep il quale assume consistenza di variante del Prg ove modifichi la volumetria fabbricabile anche qualora allo stesso piano siano state apportate varianti peggiorative dell'indice di fabbricabilità, purchè le stesse siano in vigore al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 4 settembre 2004 n. 17881 (Indennità dovuta alla Pa - Presupposto - Legittimità urbanistica del manufatto danneggiato dalla realizzazione dell'opera pubblica - Conseguenze - Immobile costruito abusivamente - Istanza di condono - Sufficienza - Esclusione - Accertamento in ordine al rilascio di concessione in sanatoria - Necessità. (Legge 2359/1865, articolo 46; legge 47/1985, articoli 17, 21, 33 e 40)
L'indennizzo dovuto dalla Pa, ai sensi dell'articolo 46 della legge 2359/1865 per l'asservimento o per i danni permanenti conseguenti all'esecuzione di un'opera pubblica, non compete in relazione a edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, la legittimità urbanistica del manufatto rappresentando il presupposto del pregiudizio indennizzabile. Ne consegue che ove si tratti di immobile costruito abusivamente, e con riguardo al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilire l'indennizzabilità ex articolo 46 citato, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 15 settembre 2004 n. 18563 (Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione - Fascia di rispetto ferroviario - Rilevanza, quale limite legale all'edificabilità, nel caso di esproprio in danno alle Ferrovie dello Stato - Esclusione - Limiti. (Dpr 753/1980, articoli 49 e 60)
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di un suolo compreso nella fascia di rispetto ferroviario prevista dall'articolo 49 del Dpr n.753 del 1980 non può tenersi conto, nè ai fini della valutazione circa l'edificabilità del suolo, nè in sede di determinazione del valore venale, di tale limitazione allorchè espropriate le stesse Ferrovie dello Stato e sin dal momento in cui è stata consentita la realizzazione dell'opera pubblica, atteso che in tal caso deve ritenersi che la deroga sia stata esercitata, sia pure implicitamente, dalle Ferrovie allorchè non si sono opposte alla realizzazione dell'opera.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 1 luglio 2004 n. 12022 (Liquidazione dell'indennità - Terreno con sovrastanti edifici e attrezzature ai fini industriali - Estinzione del diritto di proprietà - Impossibilità di svolgere sul luogo l'attività d'impresa - Valore del bene espropriato - Inserimento anche dell'azienda - Esclusione. (Legge 2359/1865)
Anche quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici e installate attrezzature, al fine di imprimergli una destinazione industriale, il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minore diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l'espropriazione si estenda al diritto dell'imprenditore, né che sia acquisita all'espropriante l'azienda da costui organizzata, sì che il valore del bene espopriato debba comprendere anche quello dell'azienda.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 23 giugno 2004 n. 11669 (Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione - Suolo ricadente in zone di rispetto cimiteriale - edificabilità - Esclusione - Altre utilizzazioni economiche diverse da quella agricola - Irrilevanza. (Rd 1265/1934; legge 359/1992)
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale e assoggettato al relativo vincolo è da qualificare non edificabile giacchè il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione d'inedificabilità legale, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali, senza che, del resto, proprio in virtù della rigida dicotomia tra suoli edificabili e non introdotta dalla legge, sia più sostenibile la rilevanza, agli effetti indennitari, di utilizzazioni economiche del terreno non coincidenti con lo sfruttamento agricolo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 23 aprile 2004 n. 7758 (Liquidazione dell'indennità - Costruzioni abusive - Indennizzabilità - Esclusione)
Non sono suscettibili di indennizzo espropriativo gli immobili costruiti abusivamente, ancorchè oggetto di istanza di condono già presentata, a meno che, alla data dell'esproprio, non risulti per essi già rilasciata concessione in sanatoria
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I CIV. - SENTENZA 13 FEBBRAIO 2004 N. 2781 (vincolo di inedificabilità, soppravvenuta inefficacia)
L'indennità di esproprio di un'area in ordine alla quale sia venuto a mancare lo strumento urbanistico, per sopravvenuta inefficacia del vincolo di inedificabilità, va determinata in base al criterio dell'edificabilità di fatto, applicabile in via suppletiva in assenza di una classificazione del suolo da parte della pianificazione urbanistica, non avendo alcuna influenza l'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 che ha carattere di norma non conformativa ma transitoria con finalità cautelari di salvaquardia.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I CIV. - SENTENZA 13 GENNAIO 2004 N. 268 (Cava; applicazione del criterio indennitario del valore venale; mero giacimento; applicazione dello stesso criterio; esclusione)
Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione di una cava secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 legge 2359/1865, piuttosto che secondo i criteri stabiliti dall'art. 5-bis D.L. 333/1992 (introdotto dalla legge di conversione 359/1992), è necessario che il bene espropriato costituisca effettivamente una cava, e non un mero giacimento non ancora coltivato. (Nella fattispecie, la S.C. ha anche escluso la rilevanza, in assenza dell'inizio di tale coltivazione, della possibilità di prosecuzione della stessa prevista dall'art.35, commi 4 e 5, della L.R. Puglia 37 del 22 maggio 1985, la quale si riferisce alla prosecuzione della coltivazione di una cava in esercizio alla data della legge, non già allo sfruttamento ex novo di un mero giacimento).
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I CIV. - SENTENZA 13 GENNAIO 2004 N. 266 (Suolo edificabile in base al PRG e incluso in PEEP; aumento o riduzione della volumetria edificabile in base al PEEP rispetto al PRG; determinazione del valore; Criteri).
Al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al PRG e incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, l'aumento o la riduzione della volumetria edificabile, da parte delle disposizioni del piano particolareggiato, segnano innovazioni rispetto alle precedenti determinazioni generali sull'edificabilità dei suoli, indipendenti dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto, e come tali influiscono sul valore delle aree ai fini della liquidazione dell'indennità ai sensi dell'art. 5-bis D.L. 333/1992, introdotto dalla legge di conversione 359/1992, quando si traducano in una variante dell'indice medio fissato dal piano regolatore, nel senso che ugualmente fissino la cubatura realizzabile con riferimento all'intera estensione, al lordo degli spazi da lasciare poi inedificati per servizi e infrastrutture, o comunque siano rapportabili all'intera estensione in ragione della separata individuazione di detti spazi liberi con una percentuale della superficie globale, e quando inoltre estendano la variazione a tutta la zona investita dal piano, ovvero ad una sua porzione enucleabile ed enucleata per peculiarità intrinseche e per motivi di coordinamento con il complessivo assetto urbanistico svincolati dalle determinazioni separatamente (ancorchè contestualmente) adottate con il progetto espropriativo. Nel concorso di detti requisiti, al nuovo indice di edificabilità si deve attribuire la portata di modificazione del piano regolatore con funzione conformativa dei diritti di proprietà, sicchè di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione.
TAR EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA - Sentenza 4 dicembre 2002 n. 877 (risarcimento danni)
Secondo la costruzione giurisprudenziale della cosiddetta "espropriazione sostanziale", nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica comporti una trasformazione irreversibile del fondo, accertata la legittimità dell'occupazione temporanea in corso, solo alla scadenza di quest'ultima si verifica l'effetto acquisitivo della P. A. ed il correlativo sorgere del diritto risarcimento del danno del privato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 ottobre 2001 n. 5628 (indennizzo - reiterazione del vincolo)
Anche se la reiterazione del vincolo scaduto per superamento del quinquennio di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, deve comportare la previsione di un indennizzo, ciò che si richiede nell'atto di reitera è solo una previsione generica di indennizzo, non anche la specifica quantificazione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura. Il che induce a ritenere valida la costante regola secondo cui il proprietario dell'immobile può solo vantare, nella descritta situazione, un interesse generico all'adozione di una diversa disciplina urbanistica per la sua area, parimenti a quello di ogni altro proprietario che aspira a una utilizzazione più proficua.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - Sentenza 12 ottobre 2000 n. 1094 (indennità di occupazione e di espropriazione - immobile abusivo - determinazione dell'ammontare dell'indennità)
Ai sensi dell'art. 72, 4° comma, della legge 2359 del 1865, all'immobile soggetto ad espropriazione deve essere attribuito il medesimo valore, sia ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione che per la liquidazione dell'indennità di espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo e avendo entrambe le indennità omogeneità morfologica e funzionale, in quanto compensazione di un medesimo pregiudizio. Pertanto, l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura percentuale (che ben può corrispondere al tasso di interesse legale) della somma capitale corrispondente all'indennità che, in concreto, sarebbe dovuta per l'espropriazione e non al valore venale del bene.
Il principio secondo cui ogni occupazione temporanea e d'urgenza ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè un perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite postula un ristoro separato, vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla l. n. 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli artt 70-73 l. 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla l. 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima legge.
La circostanza che alcuni degli immobili espropriati siano stati costruiti abusivamente, non incide sul diritto alle indennità di occupazione e di espropriazione, perché l'art. 80, 6° comma, della legge n. 219 del 1981, per la determinazione dell'indennità di esproprio, rinvia al criterio stabilità dell'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, in base al quale uno dei due elementi nella media in rapporto alla quale deve essere determinata tale indennità è costituito dal valore venale dell'immobile. Ne consegue che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare l'indennità di espropriazione, il giudice deve solo accertare l'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria.
Poichè sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, l'ammontare della indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione deve essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale, cioè del decreto di espropriazione, la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità stessa. Tale principio è stato costantemente ribadito anche con riferimento alle espropriazioni compiute secondo la legge 219 del 1981, essendo infondata la tesi secondo la quale quella determinazione dovrebbe farsi con riferimento alle caratteristiche ed al valore possedute dall'immobile espropriato al momento della redazione della stima amministrativa e del deposito della stessa.
Sentenza Corte di Cassazione- sez. I Civile in data 21 settembre 1999 n. 10183 (edificabilità suoli Peep - art. 5bis della legge n. 359/1992)
Nella valutazione della natura edificatoria del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o risarcitori in una fattispecie di accessione invertita, non è sufficiente fare riferimento al Prg nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel Peep, che del Prg o del piano di fabbricazione costituisce variante, e in base a esso riconoscerne la natura edificatoria e valutare le caratteristiche.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 2 marzo 1999 n. 1730 (cessione volontaria - indennità - diritti dei terzi)
Nel sistema della legge generale sull'espropriazione di pubblica utilità, la cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l'acquisto, a titolo originario, in favore della P.A., del bene compreso nel piano d'esecuzione dell'opera pubblica.
Da tale equiparazione discende la necessaria conseguenza che, anche nell'ipotesi di acquisto del bene a mezzo di cessione volontaria, trova applicazione la disposizione dell'art. 14 della legge n. 865 del 1971, in virtù della quale, pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
Sicché, il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, si assume acquistato per intervenuta usucapione) su tutto il bene già trasferito all'espropriante (o, come nella specie, su parte di esso) non può proporre azione di rivendicazione nei confronti dell'espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell'espropriato, sull'indennità di espropriazione.
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 19 luglio 1999 n. 1527 (indennità diritto disponibile - accettazione indennità)
Attesa la natura disponibile del diritto alla giusta indennità di espropriazione, deve ritenersi del tutto valida la cessione di tale diritto all'acquirente della residua parte del terreno promesso in vendita e parzialmente espropriato, com'è confermato dal tenore della norma (art. 19 della legge n. 865 del 1971) che attribuisce il diritto a proporre opposizione ai proprietari e agli altri interessati i quali sono non solo i titolari di diritti reali limitati sull'area espropriata o i coltivatori diretti della medesima, ma anche i cessionari del diritto alla giusta indennità spettante agli espropriati.
In caso di espropriazione parziale la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, solo quando esiste un rapporto immediato e diretto tra l'espropriazione parziale e il danno lamentato, sicché l'indennizzabilità va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quella relativa alla distanza minima imposta dalla legge per le costruzioni e i manufatti a confine con tracciati autostradali, trattandosi di obblighi e limitazioni a carattere generale che gravano indifferenziatamente, e indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che vengano a trovarsi in una posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata o da realizzare.
Nelle espropriazioni per pubblica utilità l'istituto dell'accettazione dell'indennità - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 - va inteso nel senso che a carico dell'espropriante è stato posto l'onere di formulare una nuova offerta dell'indennità spettante all'espropriato secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta al fine di consentirgli di accettare l'indennità offertagli e sottrarsi alla decurtazione dell'indennità liquidata nel corso del giudizio.
Pertanto, qualora nel giudizio per la determinazione della giusta indennità l'espropriante non abbia formulato una nuova offerta dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il giudice deve astenersi da qualsiasi decurtazione dell'importo determinato in sede giudiziale, poiché ciò è consentito solo nel caso di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante nel quadro di un accordo negoziale di natura transattiva, il quale non può concludersi se l'espropriato non sia stato posto in grado di accettare una proposta formulata dall'espropriante.
CASSAZIONE CIVILE - SEZIONI UNITE - Sentenza n. 493 del 20 gennaio 1998 (accettazione dell'indennità - valore venale)
A mente del sesto e settimo comma dell'art. 5 bis della L. n. 359/92, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, l'indennità di espropriazione dev'essere liquidata sulla base del criterio fissato nei precedenti commi dello stesso articolo, salvo che il relativo ammontare sia già stato accettato dalle parti, ovvero che lo stesso sia stato già determinato in una pronuncia giurisdizionale non impugnabile o passata in giudicato.
Il valore venale dell'area costituisce uno degli elementi di riferimento per la liquidazione dell'indennità di espropriazione, anche nell'applicazione del criterio indicato dall'art. 5 bis della L. n. 359/92.