Con sentenza n. 191/2006 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 53, comma 1, del DPR n. 327/2001 (Testo Unico delle espropriazioni) "nella parte in cui devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere"
La motivazione della sentenza si fonda sulla considerazione che è conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (impossessamento del bene altrui) ma solo se collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere (esercitato anche "mediamente" cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsicamente privatistici). Devono, al contrario, essere affidate al giudice ordinario le questioni legate a risarcimenti per comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto. In altre parole se l'azione dell'amministrazione é frutto dell'esercizio di un potere, perciò legata ad un atto amministrativo, il giudice resta quello della pubblica amministrazione (Tar o Consiglio di Stato); quando invece è frutto di un semplice comportamento a decidere deve essere sempre il giudice civile.
Pertanto nel caso di occupazione acquisitiva, in altre parole nel caso in cui il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, scaduta senza emissione del decreto di esproprio, la competenza è del giudice amministrativo; nel caso di occupazione usurpativa, se scaturita da un comportamento di mero fatto, la competenza è del giudice ordinario, mentre se collegata "all'esercizio, pur se illegittimo (annullamento della pubblica utilità), di un pubblico potere", la competenza è del giudice amministrativo in base al principio di "concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (così Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999 n. 500) "
La sentenza integrale è pubblicata nella sezione GIURISPRUDENZA - SENTENZE GENERALI