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Distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi

Una recente sentenza del TAR Puglia (8 marzo del 2007 n. 957), ha chiarito che la realizzazione del principio perequativo (per le vari tecniche praticabili) non presuppone affatto che il comparto di riferimento sia costituito da zone aventi diversa destinazione (in particolare edificatoria o di servizio) poiché perequare non significa necessariamente né differenziare un'area strutturalmente omogenea né, all'opposto, rendere omogenea un'area di per sé diversificata.. Altro tema messo in luce dalla stessa sentenza riguarda la distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi..

La decisione, infatti, oltre che ribadire (secondo l'insegnamento tradizionale) che le scelte di piano sono espressione di discrezionalità dell'amministrazione competente e possono essere censurate "solo laddove presentino caratteri di assoluta abnormità e irragionevolezza", delinea con precisione la distinzione tra vincoli sostanzialmente espropriativi di durata temporanea e soggetti alla scadenza quinquennale di cui al comma 2 dell'art. 9 del T.U. sulle espropriazioni) e vincoli conformativi.

I primi sino appunto preordinati ad un provvedimento ablatorio e, in caso di reiterazione, legittimano il proprietario inciso ad ottenere un indennizzo. I vincoli conformativi, invece, sono idonei a "limitare – ma non annullare – le facoltà dominicali essenziali": essi, in altri termini, circoscrivono i possibili usi dell'area, che ne sia gravata, ma non danno luogo ad alcun indennizzo in favore del proprietario.

Secondo il TAR Puglia le previsioni degli strumenti urbanistici (sia P.d.F. che P.R.G.) laddove regolano e limitano le facoltà del proprietario ( escludendo anche l'edificabilità come nel caso di verde privato) pongono vincoli conformativi e non sostanzialmente espropriativi.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2007

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