Abrogati dalla Corte Costituzionale i comma 1 e 2 dell’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni.
L’indennità di esproprio, per le aree edificabili, si paga a valore di mercato pieno
La Corte Costituzionale, con sentenza in data 24 ottobre 2007 n. 348, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei comma 1 e 2, dell’art. 37 del DPR n. 327/2001, Testo Unico sulle espropriazioni. Con la stessa sentenza sono stati dichiarati incostituzionali anche il comma 1 e 2 dell’art. 5bis della legge n 359/1992 che, anche se abrogata dal richiamato Testo Unico, si applicava alle espropriazioni per opere dichiarate di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico).
La Corte Costituzionale, con un’altra sentenza 24 ottobre 2007 n. 349, ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7bis dell’art. 5bis legge n. 359/1992, coma modificato dall’art. 3, comma 65, legge n. 662/1996. Tale abrogazione comporta, per le occupazioni illegittime (sia acquisitive che usurpative), sempre un risarcimento riferito al pieno valore venale delle aree occupate e trasformate per scopi di interesse pubblico.
Consulenzaespropri.it informa i propri utenti che procederà con la massima urgenza a pubblicare un documento con puntuali indicazioni sul regime transitorio, conseguente all'abrogazione delle disposizioni richiamate e alle necessarie modifiche delle guide operative e della relativa modulistica, pubblicate sul sito.
L’argomento, data la grande rilevanza nell’attività espropriativa, sarà trattato e approfondito in tutti i corsi in programma nei mesi di novembre e dicembre 2007.
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Le sentenze C.C. n. 348/2007 e n. 349/2007 sono pubblicate nella sezione Giurisprudenza - Sentenze generali