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L’efficacia dell’accettazione o dei verbali di concordamento dell’indennità di esproprio viene meno alla scadenza dei termini per il completamento della procedura di esproprio

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 30 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2006, n. 17. Tale disposizione stabiliva che “ i verbali di concordamento dell’indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione di interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 210, conservano la loro efficacia indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione”. L’alta Corte ha osservato che la disposizione censurata intervenuta a sancire l’efficacia degli accordi oltre venti anni dalla vicenda, non è compatibile con il principio di diritto vigente all’epoca dei fatti che prevedeva il venir meno del carattere vincolante dell’accettazione dell’indennità ove non sia tempestivamente emanato il decreto di esproprio o stipulato l’atto di cessione volontaria. Secondo la Consulta, infatti, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento di espropriazione sono indotti a concordare l’indennità “ da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura”, che comprende”la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordo, ivi compresa l’eventualità di una loro inefficacia” qualora la procedure non sia stata regolarmente conclusa nei termini fissati con il provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità (termini disciplinati, prima dell’entrata in vigore del DPR n. 327/2001, dall’art. 13 della legge n. 2359/1865).
La norma censurata dalla Corte è illegittima poiché “interviene su situazioni in cui si è consolidato l’affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, sbilanciandone l’equilibrio a favore di una parte”.
Concludendo, secondo la consulta, gli accordi di cessione potrebbero anche protrarre i loro effetti oltre la infruttuosa scadenza dei termini per la conclusione della procedura espropriativa, ma tale possibilità dovrebbe essere prevista dalla legge al momento dell’incontro di volontà tra le parti e non essere imposta con effetto retroattivo da una norma successiva.

Ultimo aggiornamento: 21/04/2009

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