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L'Abruzzo snellisce le procedure di espropriazione

La nuova legge regionale è finalizzata a sciogliere alcuni nodi interpretativi del TUE e a semplificare le procedure espropriative. Di particolare rilievo sono le nuove norme  sulla perequazione che prevedono l'individuazione, all'interno dei piani attutivi, di diritti volumetrici riservati ai proprietari di terreni espropriati (art. 16).

Le novità principali introdotte sono e seguenti:

A – Disposizioni generali sull’espropriazione
1) Ambito di applicazione della legge regionale n. 7/2010 (art. 2) La legge regionale si applica a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità, da realizzare sul territorio regionale, escluse le opere espressamente attribuite dalla legge alla competenza dello stato.
2) Beni non espropriabili (art.2, commi 2)
La legge regionale, integrando il comma 2 dell’art. 4 del DPR n. 327/2001, ha stabilito che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici regionali possano essere espropriati solo per perseguire un interesse superiore a quello esistente, da accertarsi con un’intesa tra gli enti interessati.
3) Autorità espropriante (artt.3 - 6 ).
La legge regionale, integrando l’art. 6 del DPR n. 327/2001, ha stabilito che costituiscono autorità espropriante, oltre a tutti gli enti pubblici, titolari del potere di espropriazione secondo la normativa vigente, per le opere finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità:
- il comune nel cui territorio si realizza l’opera;
- la Provincia per l’opera che interessi il territorio di più comuni;
- la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell’opera nel caso che interessi il territorio di più province.
Costituiscono, altresì, autorità espropriante i consorzi industriali e di bonifica (art.6), per le opere da loro realizzate e le società costituite o partecipate da enti pubblici, previa delega in tutto o in parte delle funzioni espropriative (comma 4, art. 3).
4)Costituzione dell’ufficio per le espropriazioni (art. 3, comma 7)
La disposizione stabilisce che le autorità esproprianti, anche se operano con finalità e in settori diversi, possano, tramite convenzione, avvalersi un ufficio già esistente presso altri enti.
5) Conferimento delle funzioni espropriative della regione ( art.5)
L’articolo regola la possibilità della regione di conferire, per opere di competenza regionale, le proprie funzioni di autorità espropriante ad altri enti pubblici regionali, assumendosi l’onere finanziario per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa
In tale caso la regione è tenuta a provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione degli atti delegati sul BUR e sul sito informatico della regione stessa.

B - Apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione
1) Vincoli derivanti da piani urbanistici generali (art.8)
La disposizione, integra l’art. 9 del TUE con due norme rivolte ad accelerare i procedimenti di variante urbanistica e di reiterazione di vincoli scaduti:
- la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio scaduti, disposta dal consiglio comunale, non necessita di approvazione regionale o provinciale;
- l’approvazioni di progetti definitivi, in materia di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, da parte del Consiglio Comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
2) Opere realizzabili senza preventiva applicazione del vincolo preordinato all’esproprio (art.10)
Gli asservimenti per la realizzazione di opere di infrastrutture a rete non necessitano di preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio qualora le limitazione imposte con la servitù non pregiudichi l’attuazione della destinazione prevista dal piano vigente.
La disposizione stabilisce, altresì, che non necessiti preventiva apposizione del vincolo per la realizzazione delle seguenti opere:
- le opere pubbliche di difesa del suolo ricadenti all’interno delle zone di rispetto ferroviario previste dal DPR n. 753/1980 e dal DM 1/04/1968;
- le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’art. 96, comma 1, lettere f), del Regio Decreto n.523/1904 e dall’art. 133, lettere a) del Regio Decreto n. 368/1904,
- le opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a vincolo idrogeologico, perimetrate ai sensi del D.Lgs. n. 180/1998, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità

C – Disposizioni sulla redazione del progetto (art. 12)
1)Per le operazione previste dall’art. 15 del T.U.E., allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la notifica può essere fatta mediante avviso affisso all’albo pretorio del comune di ubicazione degli immobili e pubblicati sul sito informatico della regione

D – Pubblicità del procedimento di espropriazione (art. 13)
1) Semplificazione delle comunicazioni e notificazioni.
La disposizione unifica le forma delle notifiche degli atti di espropriazione prevedendo quanto segue:
- tutte le comunicazione, esclusa la notifica del decreto di espropriazione, possono essere effettuate con lettera raccomandata A/R;
- la comunicazione di cui al primo comma dell’art. 20 del DPR n. 327/2001 (elenco dei beni da espropriare con indicazione dell’indennità offerta) può essere effettuata contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 2, dello stesso DPR n. 327/2001 (comunicazione delle data di efficace della pubblica utilità);
- tutte le comunicazioni del procedimento, non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario catastale, o per oggettiva impossibilità di conoscere la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso pubblicato per almeno 20 giorno all’albo pretorio del comune in cui sono ubicati gli immobili e pubblicato e pubblicato sul sito informatico della regione;
- tutte le comunicazioni del procedimento, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, possono essere effettuate all’amministratore del condominio.
- la disposizione, modificando il comma 4 dell’art. 25 del DPR n. 327/2001, assegna all’autorità espropriante, l’emanazione del provvedimento con il quale è disposta la modifica o lo spostamento di impianti interferenti con l’opera da realizzare.

E - Espropriazione o occupazione anticipata con determinazione urgente dell’indennità (art. 14)
1) La disposizione prevede di emanare i decreti di cui agli artt. 22, comma 1, e 22bis, comma 1 del DPR n. 327/2001 e successive modificazioni, in attuazione dei procedimenti di espropriazione o asservimento, per la realizzazione delle seguenti opere:
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e della costa, di regimazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica;
- realizzazione di opere afferenti servizi a rete di interesse pubblico in materia di telecomunicazioni e energia;
- ulteriori opere specificate dalla regione con provvedimento delle Giunta Regionale.

F – Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici (art. 16)
1) I comuni, all’interno dei piani attuativi dello strumento urbanistico, possono riservarsi una quota di diritti volumetrici, da attribuire, con accordi di cessione volontaria ex art. 45 del T.U.E. ai proprietari di terreni in esproprio.

G – Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte della rete nazionale (art. 18)
1) La disposizione assegna alle province le competenze relativamente al provvedimento di cui all’art. 52 quater, comma 1, del DPR. 327/2001 e successive modificazioni per opere che hanno interesse sovracomunale e ai comune quelle che hanno rilevanza elusivamente comunale. il potere sostitutivo in caso di inerzia della Provincia o del Comune è esercitato dalla Giunta Regionale.

H – Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 19)
1) La disposizione, richiamando l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387/2003, prevede che l’autorità espropriante possa delegare i propri poteri al soggetto autorizzato alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica.


I – Disposizioni transitorie e finali (art. 20)
Le disposizioni della legge regionale non si applicano ai procedimenti dichiarati di pubblica utilità alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale
La legge, è entrata in vigore il 11 marzo 2010

Ultimo aggiornamento: 05/05/2010

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