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Occupazione acquisitiva e usurpativa: nessuna distinzione ai fini dell’acquisizione, l’unica soluzione è l’esproprio sanante ex art. 42bis del T.U.E.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 novembre 2011 n. 5844, ha chiarito che la distinzione fra occupazione acquisitiva e usurpativa ha perso di significato, poiché si tratta sempre di illeciti permanenti (confermando il contrasto con la giurisprudenza di Cassazione, che, in caso di occupazione acquisitiva, si attiene ancora al principio dell’acquisizione della proprietà del bene occupato per accessione invertita). L’unica differenza, per il Consiglio di Stato, è l’individuazione del momento iniziale da cui calcolare da data dell’illecito, individuato come segue:
- In caso di occupazione usurpativa esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione;
- In caso di occupazione acquisitiva dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno.
Con la sentenza medesima il Consiglio di Stato ha anche affermato che il meccanismo indennitario previsto dall’art. 55 del T.U.E., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007, è inapplicabile alle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006. Conseguentemente, in tale caso, al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.
In particolare, per il consiglio di Stato, l’importo da corrispondere al proprietario è composto dalle seguenti voci:
- L’integrale valore venale del bene per la definitiva illecita sottrazione, riferito alla data di ultimazione dei lavori;
- L’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato con riferimento al nuovo art. 42bis del T.U.E.;
- Trattandosi di obbligazione derivante da un debito di valore, tali somme, determinate alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono esser rivalutate equitativamente all’attualità, sulla base degli indici Istat;
- Riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, da liquidare in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito (in applicazione della sentenza 17/02/1995 n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Per un  approfondimento delle problematiche esposte, nell’ipotesi di dover sanare episodi di occupazione senza titolo di beni privati, si segnala, per gli utenti del sito, la nuova guida operativa: "Aggiornamento 2011 - Guida n. 10 - Procedimento per l'acquisizione di beni utilizzati, senza titolo, per scopi di interesse pubblico, di cui all'art 42bis del Testo Unico sulle espropriazioni."

Ultimo aggiornamento: 06/12/2011

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