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L’applicazione della ritenuta del 20% sull’indennità di espropriazione a seguito della sentenza C.C. n 181/2011

Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’art. 35 del T.U.E. è opportuno tenere presente che il sistema vigente, in materia di espropriazione, come modificato a seguito della pubblicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 181/2011, prevede per la determinazione dell’indennità, le seguenti categorie di terreni:

A - Terreni edificabili: indennizzabili ai sensi dell’art. 37 del T.U.E., applicando il valore venale determinato con riferimento al requisito di edificabilità rilevato per i terreni stessi.
Qualora trattasi di un terreno indennizzato come edificabile ai sensi del richiamato art. 37, per l’applicazione della ritenuta in oggetto, si deve accertare se il terreno stesso è ricompreso nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D.
A tale fine, non rileva la specifica destinazione dell’area da espropriare (trattandosi di una destinazione preordinata all’esproprio) ma la zona edificabile in libero mercato all’interno della quale risulta ricadente il terreno medesimo. Trattasi pertanto di un accertamento da operare, con riferimento allo strumento urbanistico vigente, verificando la zona omogenea in cui l’opera è stata localizzata. Si deve, in pratica, accertare il carattere urbanistico delle aree all’intorno, tenendo presente che le opere o infrastrutture pubbliche, possono essere localizzate sia all’interno delle zone omogenee A, B, C o D, sia all’interno di zone E agricole.
Tale localizzazione costituisce anche il presupposto sostanziale per la definizione del requisito di edificabilità; pertanto sono, ordinariamente, soggette alla ritenuta tutte le indennità riferite ad aree edificabili, determinate con riferimento al valore venale. E’ questo, infatti, il principio introdotto dalla legge istitutiva dell’imposta stessa (legge n. 414/1991) con la finalità di recuperare a tassazione somme atte a consentire all’espropriato un risultato patrimoniale non dissimile da quello conseguibile in ipotesi di alienazione del bene in regime di libera contrattazione.

B – Terreni non edificabili classificabili nelle seguenti sotto categorie:

B.1 - Terreni non edificabili effettivamente agricoli: indennizzabili ai sensi dell’art. 40, comma 1, del T.U.E., con riferimento al valore agricolo effettivo.
La disciplina richiamata, non lascia dubbi circa la non applicabilità della ritenuta fiscale in caso di procedimenti ablatori relativi ad aree agricole, indennizzate ai sensi dell’art. 40, comma 1 del T.U.E. L’indennità relativa a tali terreni, che ricadono in zone omogenee di tipo E, è esplicitamente esclusa dalla ritenuta prevista dal primo comma dell’art. 35 del T.U.E.

B.2 - Terreni non edificabili, ma con destinazione economica diversa da quella agricola, indennizzabili, in applicazione dei criteri desumibili dalla sentenza Corte Costituzionale n. 181/2011, con riferimento al valore venale, desumibile dalla destinazione economica del bene stesso.
In tale caso, come per i terreni indennizzati ai sensi del richiamato art. 37, per l’applicazione della ritenuta in oggetto, si deve accertare se il terreno stesso è ricompreso nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D.
Si deve, in pratica, accertare il carattere urbanistico delle aree all’intorno della zona di ubicazione, tenendo presente che le opere o infrastrutture pubbliche possono essere localizzate su terreni, gravati da vincoli conformativi di inedificabilità, posti sia all’interno delle zone omogenee A, B, C o D, sia all’interno di zone E agricole. Conseguentemente, facendo l’art. 35 riferimento al solo requisito localizzativo, sono soggetti alla ritenuta in oggetto anche le indennità riferite a terreni non legalmente edificabili (come, ad esempio, terreni gravati da vincoli di rispetto cimiteriale) indennizzati a valore venale, purché, con riferimento allo strumento urbanistico vigente, risultino ubicati in una delle zone omogenee richiamate.
Si ricorda che la ritenuta in oggetto, non è applicabile ai fabbricati e ai terreni pertinenziali a fabbricati urbani indennizzati ai sensi dell’art. 38 del T.U.E.
Per la certificazione del requisito urbanistico della zona di ubicazione, ai fini dell’applicazione della ritenuta, si segnala lo schema disponibile per gli abbonati al sito (Modelli – Modelli Testo Unico – Terza Fase – Schema C/19).

Ultimo aggiornamento: 11/05/2012

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