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Nessuna verifica della posizioni ICI del proprietario per il pagamento di indennità di espropriazione di terreni edificabili

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 338/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in via consequenziale, dell’articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (T.U.E.).
Per l’Alta corte la disciplina stabilita dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è compatibile con l’art. 42, terzo comma, Cost., e con l’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, che offrono un nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità. Resta ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni che, eventualmente, incidano anche sull’indennità di espropriazione, purché non realizzino una sostanziale confisca del bene, sacrificando illegittimamente il diritto di proprietà all’esclusivo interesse finanziario leso dal contribuente, tenuto conto della diversità di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all’accertamento tributario ed alle relative sanzioni, peraltro già autonomamente previste dal d.lgs. n. 504 del 1992.

Ultimo aggiornamento: 11/09/2012

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