Sentenza Corte di Cassazione, sez. I civ., n .9378 del 27/04/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha confermato il principio, consolidato in giurisprudenza, che l'espropriazione ha per oggetto "beni immobili o diritti relativi ad immobili" e non anche i beni mobili che vi insistono. Tali beni, quanto non costituiscono stabile accessione del fondo, continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati. Al proprietario del terreno espropriato, pertanto, è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva, con la sola eccezione, come specificano i comma 2 e 3 dell’art. 32 del T.U.E., delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore, oppure di asportare, a sue spese, i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Pertanto, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione o di espropriazione, il protrarsi dell'eventuale permanenza sul fondo di beni mobili appartenenti al proprietario non può che ascriversi a mera tolleranza dell'amministrazione, gravando sempre sul proprietario stesso l'obbligo di rimuovere gli ostacoli dovuti al proprio comportamento (anche omissivo) che precludano alla p.a. occupante di disporre del fondo per la regolare realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità.