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L’occupazione senza titolo di un terreno, a seguito della posa di una condotta interrata per l’impianto di un acquedotto, costituisce un illecito a carattere permanente

La sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  n. 824/13 del 24 aprile 2014, conferma il principio rilevabile da una diffusa giurisprudenza, che l’occupazione senza titolo di un terreno, a seguito della posa di una condotta interrata per l’impianto di un acquedotto, costituisce un illecito a carattere permanente non soggetto a prescrizione.  Tale apprensione non dà luogo a una irreversibile trasformazione del bene e, pertanto, non determina la costituzione di una servitù e consente al proprietario del terreno di richiedere la rimozione della condotta, almeno che non accetti la stipula, in forma transattiva, di un apposito contratto.  La sentenza stessa riconosce, comunque, la facoltà dell’autorità che utilizza il bene (nel caso l’ente gestore dell’acquedotto) di promuovere l’adozione del provvedimento costitutivo di una servitù sanante ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., o, ancora, tramite l’integrale rinnovo della procedura di asservimento (T.A.R., Liguria, Genova n. 1755 del 2011)

Ultimo aggiornamento: 02/10/2014

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