Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 21 ottobre 2014 n. 5175 conferma che gli accordi di cessione volontaria, ex art. 45 del T.U.E., hanno natura pubblicistica quando i preliminari stipulati contengono quanto segue:
1) contengono un’espressa dizione letterale che li definisce accordi preliminari di cessione bonaria;
2) gli stessi afferiscono espressamente alla “procedura acquisitiva di aree per la realizzazione di opere regolarmente dichiarate di pubblica utilità
3) in essi è stata espressamente prevista la immediata immissione in possesso dei beni, l’accettazione della indennità proposta, nonché il trasferimento dei beni a mezzo di atto pubblico o decreto.
La stessa sentenza riconosce la facoltà dell’ente, prevista dai comma 9, 11 e 12 dell’art. 20 del T.U.E., di emettere, in alternativa all’atto di cessione o nell’ ipotesi in cui il proprietario percepisca la somma (nel caso il proprietario aveva ricevuto l’acconto dell’80%) e si rifiuti di stipulare l’atto stesso, senza altre formalità il decreto di esproprio.
Nel caso trattato, infatti, l’ente avendo proceduto al deposito del saldo della indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e disposto con il decreto in contestazione l’esproprio dei terreni, ha agito in corretto adempimento della varie fasi amministrative previste dall’iter procedurale previsto dalla normativa sulla legislazione dettata in materia di espropriazione.