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Distinzione tra vincoli conformativi e vincoli a contenuto espropriativo; decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, reiterazione degli stessi

IlTAR ABRUZZO – Pescara, sez. I –con sentenza in data 9 dicembre 2014, n. 501 conferma l’orientamento, prevalente nella giurisprudenza in materia, sulla distinzione tra vincoli conformativi e vincoli a contenuto espropriativo, affermando esplicitamente quanto segue:

Come è noto, infatti, per vincoli conformativi si intendono i vincoli che impongono una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, tale da non richiedere necessariamente l’espropriazione dell’area e l’intervento ad esclusiva iniziativa pubblica; tali vincoli, di conseguenza, restano al di fuori della schema ablatorio-espropriativo, non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e non fanno sorgere un dovere di ritipizzazione.

Al contrario il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cons. St., sez. IV, 22 novembre 2013 n. 5553).”

A proposito della possibilità di reiterare vincoli a contenuto espropriativo, scaduti per decorrenza del termine di durata massima di 5 anni, il TAR afferma:

Come è noto, il predetto art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al comma 4 dispone che detti vincoli possano essere “motivatamente” reiterati “con la rinnovazione dei procedimenti”.

La scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione contenuti in uno strumento di pianificazione urbanistica non priva, cioè, l’Amministrazione del potere di reiterazione degli stessi, ove persistano situazioni che ne impongano la realizzazione; ciò tuttavia a condizione che detta reiterazione sia adeguatamente motivata circa la necessità ed attualità di acquisire la proprietà privata ed alla stregua di una nuova ed apposita istruttoria, preordinata all’emersione dell’interesse pubblico che deve nuovamente prevalere rispetto a quello privato.

E costituisce al riguardo un principio pacificamente acquisito anche in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., Ad. pl., 24 maggio 2007, n. 7) quello per il quale la reiterazione di un vincolo espropriativo decaduto è legittima e possibile, specie quando vengano incisi dei beni ben determinati, solo se corredata da una rinnovata e specifica motivazione, che asseveri l’attualità e la rispondenza al pubblico interesse della previsione reiterata. Inoltre, tale rinnovazione può avvenire solo “rinnovando” il procedimento seguito per imporre tale vincolo.”

Ultimo aggiornamento: 07/01/2015

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