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Opere realizzate da più enti: l’obbligo al pagamento dell’indennità è del soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 29 gennaio 2015 n. 437, conferma il principio che, nel caso di opere realizzate da più enti, l’obbligo al pagamento dell’indennità è del soggetto a cui favore è pronunciato il dec reto di espropriazione, che, come tale, è legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall’espropriato. In merito il Consiglio di Stato afferma quanto segue:

 

“Si rammenta in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha ormai stabilmente affermato il principio per cui (Cass. civ. Sez. I, 19-07-2012, n. 12541) “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall’espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’ espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi onere.

 

Ciò però riguarda il pagamento della indennità, e, quindi, la procedura espropriativa “legittima”, e non già l’azione risarcitoria per una procedura (divenuta) illegittima, quale certamente è quella sulla quale si controverte, ed in ordine alla quale assume portata centrale il principio di cui all’art. 2043 CC.”

 

Ultimo aggiornamento: 16/02/2015

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