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La detrazione del 25% per le espropriazioni finalizzate ad interventi di riforma economico sociale non si applica ai PEEP o PIP

 La Corte di Cassazione, sez. Civile, con sentenza 18 marzo 2015 n. 5444, conferma, in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione per il piani urbanistici (nel caso PEEP e PIP), la inapplicabilità della decurtazione del 25% del valore venale di terreni edificabili, prevista dal comma 1 dell’art. 37 del T.U.E., come modificato dal comma 89, art. 2, della legge 244/2007. Nel merito l’alta corte afferma:

“Giova peraltro risottolineare che la predetta detrazione del 25% non trova comunque applicazione nel caso, quale quello di specie, in cui il procedimento sia adottato per realizzare un semplice programma di edilizia convenzionata o di P.I.P. inidoneo ad integrare il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale cui la norma riconduce la riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità: intervento, che deve invece riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate, in attuazione di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (cfr. anche Cass. n. 2774 del 2012).”

Ultimo aggiornamento: 13/04/2015

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