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L’indennità concordata e pagata per un accordo di cessione amichevole ex art. 45 T.U.E. deve essere restituita in caso di revoca, per ragioni di interesse pubblico, della pubblica utilità

La Corte di Cassazione, sez.I Civ., con sentenza in data 9 novembre 2015 n. 22852 ha affermato che in presenza di un accordo amichevole sull'indennità di esproprio, seguito dal pagamento dell'indennità concordata, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia revocata per ragioni di pubblico interesse, il pagamento dell'indennità da parte dell'Amministrazione che lo ha occupato d'urgenza, risultano privi di causa ed entrambe le parti sono obbligate alle restituzioni.In particolare l’alta corte, nella sentenza richiamata, motiva quanto segue:“…4.- In conclusione, dev'essere enunciato il seguente principio di diritto: in presenza di un accordo amichevole sull'indennita' di esproprio, seguito dal pagamento dell'indennita' concordata, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilita' sia revocata per ragioni di pubblico interesse, il pagamento dell'indennita' e la protrazione del possesso del bene da parte dell'Amministrazione che lo ha occupato d'urgenza risultano privi di causa ed entrambe le parti sono obbligate alle restituzioni, in applicazione delle regole sulla ripetizione dell'indebito, a norma dell'articolo 2033 c.c.; in particolare, qualora il privato non intenda rientrare in possesso del bene, l'Amministrazione puo' liberarsi formulando offerta di restituzione in applicazione della disciplina sulla mora credendi e, dal canto suo, il privato e' tenuto a corrispondere anche gli interessi maturati sull'indennita' anticipatagli dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta formale di restituzione, intendendosi la "domanda" di cui all'articolo 2033 come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (articolo 1219 c.c., comma 1)…..”
Ultimo aggiornamento: 10/12/2015

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