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L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non rileva quando l’interessato partecipa comunque al procedimento stesso

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 19 febbraio 2016 n. 679 specifica che quanto l’interessato, ha potuto comunque partecipare al procedimento espropriativo, nelle sue diverse fasi, non rileva, ai fini della legittimità del procedimento stesso, l’omissione della comunicazione di approvazione del progetto definitivo, prevista dall’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per la mancata informazione sull’avvio del procedimento di variante urbanistica.Nello specifico il C.d.S. afferma:“…6.- Il signor xxxxxxx ha poi insistito, anche in appello, nel sostenere che erano state omesse nei suoi confronti le necessarie garanzie partecipative. In particolare per non essere stata effettuata l’informativa sulla avvenuta approvazione del progetto definitivo, prevista dall’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, e per l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per la mancata informazione sull’avvio del procedimento di variante urbanistica.6.1.- Anche tale motivo, come ha già ritenuto il Tribunale amministrativo, è infondato in quanto l’interessato, come emerge dagli atti di causa, ha potuto comunque partecipare al procedimento espropriativo, nelle sue diverse fasi, e presentare anche sue osservazioni sulla procedura in corso (puntualmente controdedotte).6.2.- Peraltro il signor xxxxxxx non ha evidenziato, nemmeno in giudizio, elementi sulla base dei quali il suo apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a diverse determinazioni delle amministrazioni procedenti sulla realizzazione e sulla dislocazione delle opere in questione. Mentre, come bene ha ricordato il Tribunale amministrativo, l’autorità espropriante ha chiarito che i lavori, consistenti nel raddoppio di una preesistente linea ferroviaria, non potevano che essere effettuati sulle aree ove tale linea già insiste…”
Ultimo aggiornamento: 17/03/2016

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