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Nullità di un provvedimento di acquisizione sanante ex art 42bis del T.U.E. emesso successivamente ad un giudicato civile che ha escluso la restituzione

Il TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, Sez. I - con sentenza 13 luglio 2016 n. 233, ha stabilito che nel caso in cui l’occupazione di un bene sia stata ritenuta illegittima ed esista un giudicato civile per il risarcimento del danno che ha escluso la restituzione ai proprietari del bene ormai irreversibilmente trasformato, essendo stata l’opera pubblica completamente realizzata, deve ritenersi che il successivo provvedimento di acquisizione sanante, emesso ai sensi dell’art. 42 bis del T.U.E., in quanto diretto a produrre un effetto già realizzato, non può che essere affetto da radicale ed insanabile nullità. In particolare il TAR richiamato afferma:“ …Ciò premesso il Collegio, concordando con quanto evidenziato dal giudice di appello, non può che rilevare come il Comune non abbia “gravato la decisione cognitoria n. 505/2010, nella parte in cui quest’ultima aveva escluso la restituzione agli originari proprietari del bene ormai irreversibilmente trasformato ed aveva immediatamente dettato i criteri ex art. 34 comma 4 del cpa per la determinazione dell’importo risarcitorio (così il Tar, che ha escluso la restituzione del fondo: “in punto di fatto è pacifico, tra le parti, che l’opera pubblica sia stata completamente realizzata con conseguente irreversibile trasformazione del suolo”. Ne deriva che il provvedimento di acquisizione in questa sede censurato, in quanto diretto a produrre un effetto già realizzato non può che essere “affetto da radicale ed insanabile nullità, in quanto ha un oggetto (acquisizione del fondo) che si è già prodotto a cagione della statuizione prima richiamata contenuta nella decisione n. 505/2010 del Tar” (decisione n. 322/2016, cit.)..."
Ultimo aggiornamento: 04/08/2016

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