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Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio: illegittimità della delibera di adozione del vincolo qualora siano omesse specifiche ed effettive ragioni di interesse pubblico

Il TAR PIEMONTE, Sez. I, con sentenza 31 agosto 2016 n. 1120 ha dichiarato l’illegittimità di una delibera di Consiglio Comunale con la quale veniva reiterato, per la durata di cinque anni, un vincolo preordinato all’esproprio, con le seguenti motivazioni:“…La delibera consiliare, impugnata con il ricorso n. 1116/2010, rappresenta un tipico caso di scuola di illegittima reiterazione dei vincoli espropriativi, in quanto atto privo di motivazione, nonché posto in violazione di quanto già statuito nella sentenza n.1109/2006. Al fine di giustificare la reiterazione del vincolo, l’amministrazione si è limitata a richiamare le esigenze di bilancio, senza alcun cenno, oltre che alla persistenza dell'interesse pubblico e alla sua attualità a realizzare le opere di viabilità, alle specifiche ragioni del ritardo, alla mancanza di possibili soluzioni alternative o di perequazione fra i proprietari espropriabili e, dunque, l'ineluttabilità della scelta dell'area già vincolata: Manca poi ogni riferimento alla serietà e affidabilità della realizzazione nei termini previsti delle opere di cui trattasi e ogni elemento per dimostrare, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l'opera o l'intervento pubblico. L’illegittimità della delibera appare ancora più evidente, se si considera che già l’atto di reiterazione dei vincoli precedentemente adottato, nel 2001 era stato annullato per difetto di motivazione. Il ricorso n. 1116/2010 va quindi accolto, con conseguente annullamento della delibera consiliare n n. 27 del 28.05.2010.:…”
Ultimo aggiornamento: 03/10/2016

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