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Reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità ai fini di acquisire beni , utilizzati dalla pubblica amministrazione, in alternativa al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

 

Trattasi dei casi in cui sussisti un procedimento espropriativo, regolarmente avviato con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e con indennità accettata e pagata, nel corso del quale (nel termine di efficacia della pubblica utilità) non si è provveduto all’emissione del decreto di espropriazione. In tale caso, si può, a nostro parere, adottare una soluzione non riconducibile alla fattispecie ordinariamente prevista dall’art. 42bis del T.U.E., come descritta e analizzata nel paragrafo B della Guida n. 10 avente titolo “Guida n. 10 - Procedimento per l'acquisizione o l’asservimento di beni utilizzati, senza titolo, per scopi di interesse pubblico, di cui all'art. 42bis del TU sulle espropriazioni” scaricabile dagli utenti del sito ConsulenzaEspropri.it-Tale scelta può essere motivata dal fatto, sostanziale, che, nel caso richiamato,i proprietari non rivendicano alcun danno e c’è accordo sulla regolarizzazione catastale della proprietà. Conseguentemente, si ritiene che il caso medesimo possa essere ricondotto a quanto descritto nel paragrafo D della stessa guida avente titolo “ Reiterazione della dichiarazione di pubblica nei casi di indennità convenuta con accordo di cessione volontaria o indennità accettata, senza stipula dell’atto di rogito e emissione del decreto di espropriazione.” Adeguando il testo del paragrafo richiamato al caso in oggetto, si rileva che trattasi di un’opzione amministrativa fondata sul presupposto che c’è stata una legittima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzata, è stato regolarmente avviato il procedimento di espropriazione, è stata convenuta o accettata (in alcuni casi anche pagata) l’indennità di espropriazione A nostro parere, sempre nel caso esposto, trattasi solo della necessità di procedere regolarizzazione della proprietà catastale tramite l’emissione del decreto di espropriazione. Trattasi, pertanto, dell'avvio di un procedimento di sanatoria amministrativa, ai fini dell’emissione di un decreto di espropriazione che necessita della rinnovazione della pubblica utilità dell’opera realizzata sul terreno occupato. L’esercizio del potere espropriativo da parte dell’ente occupante, infatti, richiede la vigenza di una valida dichiarazione della pubblica utilità. Nel particolare caso di procedimenti nei quali siano trascorsi i termini di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità, è possibile applicare l’art. 13, comma 3, della legge n. 2359/1865, che dispone come segue “Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla legge”. Tale norma, anche se formalmente abrogata, non può essere contraddetta dall’omologo art. 13 del T.U.E. poiché quest’ultima disposizione, seppur non prevede espressamente la possibilità di reiterazione della dichiarazione della pubblica utilità, non può essere oggetto di interpretazioni contrastanti con la norma previgente, dati i noti limiti costituzionali della delega per la redazione del T.U.E. (principio della semplificazione del quadro giuridico vigente alla data della redazione, espressamente richiamato dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 293/2010 che ha abrogato l’art. 43 del T.U.E.). La pubblica amministrazione, in attuazione della norma richiamata, può approvare un atto di acquisizione, senza opere (principio contenuti nell’art. 1, comma 2, del T.U.E.), del bene utilizzato per la realizzazione dell’opera, dando atto nello schema del provvedimento stesso che l’opera è stata realizzata ed ha comportato l’occupazione di beni privati, che l’opera è conforme al piano urbanistico vigente, in quanto alla data della prima dichiarazione della pubblica utilità sussisteva il vincolo preordinato all’esproprio (richiamare l’atto con il quale è stata operata la dichiarazione di pubblica utilità scaduta), che per la stessa sono stati ottenuti tutti i necessari nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla legge e che, essendo scaduto il termine di efficacia della pubblica utilità, entro il quale l’ente può utilizzare il potere espropriativo, si deve procedere alla rinnovazione della dichiarazione della pubblica utilità, fissando nuovi termini per l’emanazione del decreto di espropriazione. Lo schema dell’atto deve richiamare le modalità con le quali l’indennità è stata convenuta o accettata dal proprietario, dell’eventuale pagamento della stessa e, inoltre, contenere gli elaborati con la descrizione dei beni occupati e di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estinzione e dei confini, dei dati identificativi dei registri catastali e dei proprietari attualmente iscritti nei registi stessi. Il procedimento di espropriazione di beni già occupati sulla base di una legittima dichiarazione di pubblica utilità, con termini deceduti, è il seguente: - notifica dell’avvio del procedimento di reiterazione della dichiarazione della pubblica utilità ai sensi della legge n. 241/1990, ai fini dell’emissione del decreto di espropriazione, richiamando le modalità di accettazione o del pagamento dell’importo. - approvazione, dopo trenta giorni dalla notifica, del progetto di acquisizione, ai fini della reiterazione della pubblica utilità dell’opera, con pronuncia su eventuali osservazioni presentate dal proprietario; - nel caso di indennità non pagata, pagamento dell’indennità accettata dal proprietario; - emissione del decreto di espropriazione e conseguente registrazione, trascrizione e volturazione nei registri catastali. Tale provvedimento non dovrà essere reso esecutivo così come previsto dall’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto i beni di cui trattasi risultano già nella disponibilità dell’Amministrazione Competente. Per la predisposizione dei provvedimenti richiamati si consiglia di riferirsi, con i necessari adeguamenti, agli schemi riportati nel paragrafo D della richiamata Guida n. 10.

 

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