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Asservimenti e ripristino di terreni occupati temporaneamente

Ultimo aggiornamento: 10/03/2021

 

L’emissione del decreto di esproprio o di asservimento è possibile anche in presenza di un contenzioso aperto sull’indennità dovute (compresi danni temporanei rilevati con il verbale di restituzione del possesso) purché rispetti le prescrizioni previste dall’art. 23 del T.U.E. Tale provvedimento , ai sensi del successivo art. 25, costituisce l’acquisizione di un bene o la costituzione di diritti “a carattere originario” in quanto comporta l’estinzione di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene “salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata”.Nel caso specifico dell’emissione del decreto di espropriazione o di asservimento, tale atto può essere emesso alle seguenti condizioni:- che sia stata pagata l’indennità convenuta con l’accordo di cessione bonaria o, nel caso di contenzioso, che la stessa sia stata depositata presso la Cassa DD.PP (art. 23, comma 1, lettera c);- che lo stesso provvedimento dia atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’art. 22bis e del relativo stato di esecuzione (art. 23, comma 1, lettera e-bis).Nel caso del decreto di asservimento di terreno occupati temporaneamente, il provvedimento può essere emesso, rispettando le condizioni sopra richiamate, dando atto che il terreno occupato sarà restituito ripristinando lo stato originario, terreno nei limiti compatibili con i fini cui l’asservimento è preordinato e tenendo conto degli accordi sottoscritti.Nel caso che nel procedimento, come consente l’art. 49 del T.U.E. siano inserire aree, non soggette ad asservimento, occupate per esigenze di cantiere, qualora manchi l’accordo con i proprietari e nasca un contenzioso sullo stato di ripristino delle aree stesse, è possibile applicare il comma 2 dell’art. 50 del T.U.E. che dispone quanto segue: “. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.”In merito ai soggetti coinvolti nell’eventuale contenzioso, la liquidazione sia dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione, che di eventuali danni rilevabili all’atto della restituzione (come eventuali contestazioni in merito alle modalità di ripristino del terreno occupato) è in carico all’autorità beneficiaria del procedimento, come individuata nel verbale di occupazione temporanea, che, normalmente, è la stessa autorità espropriante.Per quanto riguarda le possibilità di accredito all’impresa appaltatrice dell’attività e dei costi di ripristino dei terreni occupati temporaneamente, esse devono essere regolate e previste dal capitolato d’appalto dei lavori. Il proprietario dei terreni, pertanto, non è tenuto a rivolgersi all’impresa appaltatrice a meno che l’impresa stessa non abbia stipulato accordi diretti con lo stesso proprietario o abbia occupato, senza alcun titolo, terreni non previsti dai provvedimenti emessi dall’autorità espropriante.Riepilogando quanto esposto, attenendosi alle problematiche richiamate, si può rispondere come segue:- il decreto di asservimento può sempre essere emesso anche in presenza di un contenzioso sulle modalità di ripristino del terreno occupato;- tutte le indennità e il relativo contenzioso rilevabile dopo l’emissione del decreto di asservimento, inerente danni permanenti o temporanei accertabili in sede di redazione del verbale restituzione del bene (che il proprietario è tenuto a evidenziare con esplicite annotazioni al verbale stesso), sono a carico del beneficiario dell’asservimento;- qualora, emesso il decreto di asservimento e restituito il bene, non si arrivi ad un accordo sul ripristino del terreno e sul riconoscimento di eventuali danni evidenziati nel verbale di restituzione (non previsti nella liquidazione dell’indennità convenuta), chi ha interesse (pertanto sia l’autorità occupante che il proprietario) può chiederne la determinazione alla competente Commissione Provinciale Espropri, in applicazione del richiamato il comma 2 dell’art. 50 del T.U.E;- qualora lo consenta il capitolato d’appalto dei lavori il committente può chiedere all’impresa esecutrice dei lavori il rimborso di danni riconosciuti al proprietario dovuti è una responsabilità esclusiva dell'impresa stessa.

 

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