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Emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis T.U.E.: rifiuto dell'indennizzo risarcitorio

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022

 

In un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis del T.U.E. i proprietari possono non accettare l’indennità offerta e chiedere la rideterminazione giudiziaria del danno stesso. Trattasi di una facoltà introdotta dalla giurisprudenza in materia ( definita in particolare dalla Corte di Cassazione, con ordinanza sez. unite civili del 29 ottobre 2015 n. 22096), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto in sede di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42bis del T.U.E., avendo tale indennizzo natura non già risarcitoria, ma indennitaria. Tale soluzione implica il riconoscimento al proprietario di contestare l’indennizzo determinato con il provvedimento di acquisizione producendo opposizione alla stima con le modalità e i termini fissati dall’art. 54 del T.U.E. Relativamente ai termini richiamati si tenga presente che il ricorso alla competente Corte di Appello deve essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica, effettuata ai sensi del comma 4 art. 42bis, del provvedimento di acquisizione. Qualora si voglia valutare l’effetto sospensivo del passaggio di proprietà previsto dal citato comma, tale termine può protrarsi fino a 30 giorni dal deposito dell’indennità rifiutata per effetto della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUE (il decreto di acquisizione ex art. 42bis è giuridicamente equiparabile al decreto di espropriazione). Con riferimento a quanto sopra l’autorità che ha emanato il provvedimento, a nostro parere, può comportarsi come segue: - nel caso in cui gli aventi diritto abbiano fatto opposizione all’indennizzo, offerto con il provvedimento emesso, lo svincolo delle somme depositate avverrà dopo la pronuncia della Corte di Appello; - nel caso in cui siano decaduti i termini per proporre opposizione presso la Corte di Appello, come previsto dall’art. 54 del TUE, l’indennità determinata è divenuta definitiva e può essere liquidata agli aventi diritto, previo accertamento della libertà e proprietà del bene acquisito.

 

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