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Notifica del decreto di asservimento ad irreperibili

Ultimo aggiornamento: 02/10/2022

 

La notifica richiamata deve essere effettuata nel rispetto del criterio generale di cui all'art. 2, comma 2, del DPR n. 327/2001 “nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali”. La ricerca del proprietario e del suo domicilio, pertanto, deve sempre partire dai dati rilevati dai registri catastali, eventualmente integrati con accertamenti che il notificante può disporre sulla base dei dati stessi. Trattasi di un'attività che ordinariamente è eseguita nel comune di ubicazione degli immobili ricercando il domicilio o la residenza del destinatario con ricerche anagrafiche o con i dati ICI Nel caso non si riesca ha notificare l'atto, per assenza, irreperibilità dei proprietari o morte degli stessi (senza notizia della presentazione della denuncia di successione) è possibile fare riferimento ai criteri rilevabili dal codice di procedura civile, in particolare dall'art. 143 attinente alla notificazione a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Relativamente all'applicazione di tale disposizione la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 12589 del 28.8.02) ha stabilito che ai fini della validità della notificazione a persona irreperibile (art. 143 cod. proc. civ.), è necessario accertare se il notificante conosceva o poteva conoscere, con l'utilizzo della comune diligenza, la dimora, il domicilio o la del destinatario. Infatti, il presupposto per la validità della notifica ex art. 143 c.c. non è costituito dal solo dato soggettivo di ignorare la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo altresì richiesto che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole e che pertanto non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. Il richiamato art. 143, dispone che nel caso non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario dell'atto, si proceda come segue: - deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. - mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (disposizione che trattandosi, nei casi richiamati, di un procedimento amministrativo senza contenzioso giudiziario, può essere sostituita, per il principio dell'equivalenza, dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene da espropriare). Relativamente al decorrere del termine di sette giorni previsto dall’art. 23, comma 1, lettera g), si ritiene che esso debba decorrere dalla scadenza del termina , previsto dal richiamato art. 143 del Codice di procedura civile, di venti giorni, scaduto il quale, la notificazione, come espressamene dispone l'articolo stesso, "si ha per eseguita". Nel caso richiamato, pertanto, l’immissione nel possesso può avvenire dopo il ventisettesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di immissione in possesso all’albo pretorio dei Comuni interessati.

 

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