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Vietato chiedere ai privati documenti acquisibili d'ufficio

Ultimo aggiornamento: 20/02/2006

 


L'art. 3 comma 6 octies della legge n. 80 del14.05.2005 (di modifica dell'art. 18, comma 2, della legge n.241/1990) ha introdotto, nel quadro di provvedimenti di semplificazione amministrativa, il principio che le Pubbliche amministrazioni debbono acquisire d'ufficio e non possono pertanto richiederli ai privati documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento che siano in possesso dell'Amministrazione procedente o comunque detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni. In tali casi l'Amministrazione può richiedere agli interessati solo elementi utili per la ricerca dei documenti. Tale norma, che costituisce un espresso riconoscimento di un principio generale preesistente nel nostro ordinamento, è applicabile anche ai procedimenti di espropriazione.
In particolare ha rilievo: relativamente alla documentazione necessaria per
- accertamenti sulla legittimità edilizia di costruzioni ai fini dell'indennizzo delle stesse;
- acccertameti Ici ai fine dell'applicazione di quanto previsto all'art. 37, comma 7 del T.U.;
- accertamento della libertà e proprietà degli immobili espropriati tramite la presentazione del certificato dei registri immobiliari previsto dall'art. 28, comma 3, del T.U.

 

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