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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 64 del 16 febbraio 2006, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, sollevata dal Tribunale di Napoli, sulla riduzione del risarcimento del danno prevista dall'art. 55 del T.U. in caso di occupazione senza titolo di terreni privati per scopi di pubblica utilità. La norma in oggetto prevede che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 37, comma 1, con esclusione delle riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del 10 per cento". Nell'argomentare l'ordinanza la Corte medesima ha ribadito l'applicazione della regola risarcitoria solo in presenza di opere realizzate sulla base di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Pertanto sono esclusi dall'applicazione della norma medesima i casi di occupazione usurpativa caratterizzati dall'esecuzione di opere senza una regolare dichiarazione di pubblica utilità. Per un approfondimento della questione si rinvia alla: Guida n. 10 "Procedimento per l'acquisizione di beni, utilizzati senza titolo per scopi d'interesse pubblico, di cui all'art. 43 del T.U." Il documento descrive il procedimento con il quale è possibile regolarizzare l'utilizzazione di beni privati oggetto di accessione invertita o occupazione acquisitiva. Il documento fornisce le indicazioni operative e i modelli necessari per lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento
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