In materia d'espropriazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in più occasioni sull'ambito d'applicazione dell'art. 34 per le azioni di risarcimento proposte in via autonoma, cioè successivamente all'annullamento dell'atto amministrativo. In materia di risarcimento per occupazione acquisitiva, come richiamato nel precedente comunicato, resta il contrasto tra giudice civile e giudice amministrativo. Ancora una volta la Corte di Cassazione si schiera a favore della giurisdizione ordinaria, sul presupposto che, una volta rimosso il provvedimento amministrativo, venga meno ogni contestazione sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo (mentre per il Consiglio di Stato è a favore della sede amministrativa facendo valere un principio di concentrazione del processo).
Da tale quadro si può ricavare la seguente situazione relativamente alle competenze giudiziarie in materia d'espropriazione:
- Domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva o accessione invertita: (materia di contrasto tra Cassazione e consiglio di Stato): Corte di Cassazione: giurisdizione ordinaria Consiglio di Stato: giurisdizione esclusiva amministrativa
- Azione possessoria avversa l'occupazione d'urgenza non autorizzata: giurisdizione ordinaria;
- Controversie in materia d'indennità: giurisdizione ordinaria.
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