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Aree gravate da vincolo preordinato all'esproprio: vietato consentire ai privati di realizzare direttamente opere sopra soglia in attuazione della legge urbanistica della Regione Lombardia

Ultimo aggiornamento: 25/05/2006

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129/2006, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3 della legge urbanistica della Regione Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui non prevede l'obbligo di indire una procedura d'evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La vicenda ha origine con l'impugnazione, da parte del Governo, della legge lombarda, lamentando la violazione dell'art. 117, comma 1, della costituzione e delle direttive comunitarie in materia di appalti, poiché la disciplina regionale non prevedeva l'obbligo della gara pubblica nel caso in cui il proprietario di un'area, sulla quale gravi un vincolo espropriativi per la realizzazione di attrezzature   servizi di pubblica utilità, decida di procedere direttamente alla loro realizzazione, a scomputo dei contributi dovuti.

Trattasi di un principio già chiarito dalla Corte di Giustizia comunitaria con la decisione del 12 luglio 2001 e ribadito dal legislatore nazionale con la legge n. 166/2002 che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994. La disposizione prevede che "per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla  …… direttiva 93/37/Cee"

Secondo il giudice costituzionale, in termini concreti, anche il proprietario espropriando che decida di realizzare l'opera prevista dall'ente pubblico assume la qualifica di "titolare di un mandato espresso" conferito dal Comune" giacché l'opera è destinata a soddisfare interessi propriamente pubblici (come direttamente conferma lo stesso art. 9 al comma 12 facendo espressamente riferimento al vincolo preordinato all'esproprio).

In conclusione, nei casi previsti dal dispositivo regionale in esame, il privato dovrà scegliere il soggetto esecutore delle opere e il gestore dei servizi attraverso un  procedimento concorsuale pubblico qualora  l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria (attualmente di 5,278 milioni di euro).


La sentenza è pubblicata sul sito nella sezione "Giurisprudenza - Legislazione regionale"

 

 

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