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Con avviso di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003, sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 327/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità al fine di eliminare riferimenti ed espressioni inesatte dovute ad errori di coordinamento tra l'articolato originario e le modifiche apportate allo stesso con il D.Lgs. n. 302/2002. Trattasi di modifiche che non incidono sul contenuto delle norme e consolidano interpretazioni già rilevate nella definizione delle modalità attuative e procedimentali operate dagli esperti. In particolare le correzioni di maggiore rilievo riguardano i seguenti articoli del T.U., come modificati dal D.Lgs. n. 302/2002: - art. 20, comma 13: la disposizione conferma il diritto del proprietario, che accetta l'indennità, ad ottener le agevolazioni previste per la cessione volontaria anche se il trasferimento degli immobili avviene con decreto di espropriazione; - art. 26, comma 1-bis: il pagamento diretto delle indennità accettate può avvenire solo dopo la presentazione, da parte del proprietario, della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene; - art. 37, comma 7: l'indennità di esproprio è ridotta al valore dichiarato ai fini dell'ICI prima della determinazione formale dell'indennità in tutti i casi di erogazione di indennità nell'ambito dei seguenti procedimenti: procedimento ordinario (art. 20, comma 3); procedimento urgente (art. 22, comma 1); con procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis), - art. 45, comma 2: le maggiorazioni previste per la cessione volontaria di terreni non edificabili si calcolano sempre sulla base del valore agricolo medio fissato dalle Commissioni Provinciali Espropri, non sul valore effettivo.
Vedi anche:
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