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La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha stabilito il principio che la legittimazione a opporsi contro la stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione debba essere riconosciuta solo al soggetto indicato negli atti del procedimento come proprietario del bene e che, poiché tale, è proprietario del credito indennitario dedotto in giudizio, fin a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo. Tale principio deve in ogni modo, essere coordinato con la disposizione di cui al comma quattro dell’art. 34 del T.U. che, contrastando con l’affermazione della Cassazione, riconosce ai titolari di un diritto reale o personale (ed esempio l’usufrutto) la legittimazione a proporre “opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario”.
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