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La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 luglio 2007 n.314, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1988, n, 16 e dell’art. 77, comma 2 della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 nella parte in cui e stata disposta la proroga per un triennio, senza la previsione di alcun indennizzo per i proprietari interessati, dei Piani per le aree di sviluppo industriale e dei vincoli espropriativi in essi contenuti, sia quelli già scaduti che quelli in vigore. La Corte, con la sentenza richiamata, ha affrontato il tema generale della reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, scaduti., riconoscendo che il rinnovo di tali vincoli è consentito in via amministrativa e, a maggior ragione con un provvedimento di natura normativa, ma che la legittimità della reiterazione è sempre subordinata ai seguenti tre presupposti: 1) La puntuale motivazione in ordine alla persistenza della necessità di acquisire le aree di proprietà privata. Tale valutazione deve essere effettuata sulla base di un’apposita istruttoria procedimentale finalizzata ad accertare la prevalenza dell’interesse pubblico all’espropriazione rispetto al sacrificio del diritto di proprietà del privato; 2) La proroga deve essere disposta necessariamente per un periodo di tempo determinato. (principio già affermato dalla stessa Corte con la sentenza 260/1976); 3) La reiterazione dei vincoli espropriativi scaduti deve essere indennizzata. Pertanto il presupposto di legittimità costituzionale della reiterazione dei vincoli, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 42 della Costituzione, è la previsione di un congruo indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. Trattasi di un principio ormai consolidato nell’ordinamento, anche per l’entrata in vigore dell’art. 39 del DPR n. 327/2001, Testo Unico sulle espropriazioni.
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