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La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la recente sentenza 13 settembre 2007 n. 19170 conferma il criterio (sempre applicato nelle guide e nella modulistica predisposta da ConsulenzaEspropri.it) che, in caso di espropriazione di un fabbricato con latitante terreno pertinenziale, l’edificio, compreso il terreno di sedime e quello funzionalmente non separabile dal fabbricato stesso, deve essere indennizzato con riferimento al valore di mercato (art. 38 T.U.), mentre il terreno latitante, funzionalmente separabile dal fabbricato, deve essere indennizzato in applicazione dell’art. 37 del T.U. (che ha sostituito l’art. 5bis legge n. 359/1992 richiamato nella sentenza) a seconda che sia edificabile o meno. La sentenza è pubblicata nelle sezioni Giurisprudenza, Edificabilità dei terreni e indennità
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