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VARIANTI URBANISTICHE PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, VIABILITA' E PARCHEGGI: il comma 2 dell’art. 98 del D.lgs n. 163/2006 è incostituzionale

Ultimo aggiornamento: 04/12/2007

 

Con sentenza Corte Costituzionale 23/11/2007 n. 401 è stato dichiarato incostituzionale, e conseguentemente abrogato, l’art. 98, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 il quale disponeva che “al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti”

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione richiamata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, pur ricadendo nel settore urbanistico e dunque del governo del territorio ed incidendo, pertanto, nella materia concorrente del governo del territorio, esprime una regola che per il suo contenuto precettivo del tutto puntuale e inderogabile, non lascia alcuno spazio di intervento alle Regioni, mentre lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio, secondo quanto stabilito dall'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

 

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