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Proposta di schema di legge regionale, attuativa del Testo Unico sulle espropriazioni, elaborata presso ITACA

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

ISTITUTO PER LA TRASPARENZA L'AGGIORNAMENTO
E LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPALTI
 
 
 
 
(Schema di legge regionale)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 
Roma, 12 Febbraio 2004


 

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE IN MATERIA DI "ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ".
 
La presente proposta di legge è stata predisposta e redatta in sede Itaca, attraverso il contributo del gruppo di lavoro interregionale in materia di "espropriazione per p.u.", coordinato dall'arch. Vittorio Bensi.
 
Il gruppo di lavoro è composto da (in ordine alfabetico):
 
Dr.ssa Anna Amorosini, Regione Piemonte
Dr. Antonio Arrigo, Regione Siciliana
Dr. Giuseppe Baffoni, Regione Marche
Dr. Antonio Barbetta, Provincia autonoma di Trento
Dr. Michele Bibbò, Regione Molise
Dr. Maurizio Biotti, Provincia autonoma di Trento
Dr. Andrea Boggiano, Regione Toscana
Dr. Valter Borrello, Regione Liguria
Dr. Fausto Casavecchia, Regione Umbria
Avv. Gianni Cerisano, Regione autonoma Valle d'Aosta
Arch. Andrea Cisco, Regione Veneto
Dr. Fulvio Correa, Regione Campania
Dr. Luciano Cortese, Regione Veneto
Dr. Adriano Coslovich, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Dr.ssa Paola Davigo, Regione autonoma Valle d'Aosta
Ing. Andrea De Pietri, Regione Emilia-Romagna
Dr. Domenico Di Bona, Regione Lazio
Dr.ssa Adriana Di Salvo, Regione Toscana
Dr.ssa Alessandra Di Salvo, Regione Siciliana
Dr. Massimo Fanti, Regione Lazio
Dr.ssa Maria Grazia Ferreri, Regione Piemonte
Dr. Paolo Fossati, Conferenza dei Presidenza delle Regioni e Province autonome
Dr.ssa Marina Gambino, Regione Piemonte
Ing. Angelo La Notte, Regione Basilicata
Dr.ssa Raffaella Lumbrici, Regione Emilia-Romagna
Ing. Maurizio Meiattini, Regione Lazio
Dr. Giovanni Negro, Regione Campania
Dr. Roberto Nicoletti, Regione Abruzzo
Dr. Luciano Palù, Regione Piemonte
Dr. Claudio Pelizzari, Regione Lombardia
Dr.ssa Maria Carla Perelli, Regione Marche
Dr. Giuseppe Piccarretta, Regione Piemonte
Dr.ssa Silvia Ragionieri, Regione Toscana
Arch. Giuseppe Rizzuto, ITACA
Dr. Pantaleo Sallustio, Regione Puglia
Avv. Antonella Sassone, ITACA
Dr. Antonio Scandiffio, Regione Calabria
Dr. Alessandro Vidonis, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 


 

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA'
 
 
Articolo 1
Finalità della legge
 
1. La presente legge regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II° della Costituzione, le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica con i principi generali e fondamentali desumibili  dal  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità", modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
 
Articolo 2
Ambito di applicazione
 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
 
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa con gli enti interessati.  In caso di mancata intesa decide la Regione valutando gli interessi in conflitto tra gli enti interessati.
 
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità", modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
 
Articolo 3
Competenze in materia di espropriazioni
 
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.
 
2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
 
3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega  con apposito provvedimento.
 
4. Nel caso di realizzazione di opere private, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità
 
5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni  o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
 
6. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.
 
7. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.
 
8. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici. o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
 
9. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
 
 
Articolo 4
Attività di indirizzo e coordinamento della regione
 
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea ed unitaria. della materia.
 
2. La Regione in particolare:
1)    favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza;
2)    adotta  direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;
3)    emana il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 e definisce un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale;
4)    definisce le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Regione.
 
 

Articolo 5

Deleghe per opere di competenza regionale

 
1. La Regione può delegare agli Enti Locali, previa intesa, le funzioni di autorità espropriante relativamente ad opere pubbliche o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa.
 
2. I provvedimenti relativi sono trasmessi alla stessa Regione per l'aggiornamento degli elenchi relativi e per la pubblicazione, di cui al punto 4) del precedente articolo 4.
 
3. Gli enti locali esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui al comma 5 dell'art.3
 
4. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni,, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la stessa giunta regionale può provvedere alla revoca della delega in parola ed assumere i provvedimenti necessari al compimento dell'atto da emanare.

Articolo 6

Vincoli derivanti da piani urbanistici

 
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante generale, con il quale il bene stesso è riservato ad opere di pubblica utilità
 
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.
 
3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale  per le zone prive di destinazione urbanistica. In assenza di normativa regionale si applica la vigente normativa statale.
 
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.
 
5. La reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio scaduti per decorrenza del termine di durata temporanea, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale.
 
6. Nel corso della durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento minimo degli standard urbanistici previsto dalla legislazione regionale vigente.
 
7. Salvo quanto previsto ai comma precedenti, nulla è innovato in ordine alla normativa  regionale sull'adozione e approvazione di strumenti urbanistici.
 
 

Articolo 7

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

 
1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente comporti la variante al piano urbanistico comunale.
 
 

Articolo 8

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

 
1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.
 
2. Nei casi previsti dal precedente comma l'approvazione del progetto, da parte del consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio senza la necessità di approvazione regionale.
 
 

Articolo 9

Partecipazione degli interessati

 
1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanisti e delle relative varianti.
 
 

Articolo 10

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

 
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a)        quando l‘autorità competente approva il progetto definitivo dell'opere pubblica o di pubblica utilità;
b)       quando l'approvazione di piani esecutivi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
c)       quando la definizione di una conferenza di servizio o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.

 

 

Articolo 11

Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico
 
1.Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n, 327, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2992 n. 302, si possono applicare nel caso si intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a)      relazione che indiche le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b)     piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c)     determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili e la relativa copertura finanziaria.

 

 

Articolo 12

Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare per opere non conformi allo strumento urbanistico
 
1. Le disposizioni  previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302,  si possono applicare nel caso si intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a)      relazione che indiche le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e  avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b)     piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c)     determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili e la relativa copertura finanziaria.

 

 

Articolo 13

Disposizioni sulla redazione del progetto
 
1. Per le operazioni previste dall'art. 15 del  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma  sia superiore a 50,  si applicano le forme di cui all'art. 11, comma 2, del richiamato D.P.R.

 

 

Articolo 14

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.
 
1. Fermo restando quanto previsto al capo IV° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302., le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, con eccezione di quanto previsto all'art. 23  - comma 1, lett. g) – del citato D.P.R. n. 327 in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
 
2. Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell'irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della regione. Se il sito non è stato istituito l'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, così come previsto all'art. 16 – comma 8 – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
3. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore nominato dallo stesso condominio.
 
4. Il promotore dell'espropriazione è tenuto a liquidare all'autorità espropriante il rimborso delle spese sostenute per l'istruzione della procedura relativa.
 
5. Per le opere di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge le competenze del Prefetto, previste dall'art. 25 – comma 4 – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, sono esercitate direttamente dall'ente competente ad approvare il progetto
 
 

Articolo 15

Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria

 
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza,  definita anche in relazione alla particolare  natura delle opere, può essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, di immobili  come previsto dall'art. 22 o dall'art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
2. In aggiunta alle casistiche di cui al comma 2 del richiamato articolo 22 o 22 bis, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:
a)      realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b)     realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia.
 
3. La Regione può definire, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione dell'articolo richiamato al primo comma,. in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1 del richiamato art.  22 bis.
 
 

Articolo 16

Disposizioni sull'insediamento e funzionamento del collegio tecnico

 
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21 – commi 2 e 3 – del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, in ordine alle modalità di designazione e nomina dei due tecnici facenti parte del collegio tecnico, l'autorità espropriante ed il proprietario interessato possono, d'intesa tra loro, provvedere alla nomina del terzo tecnico in luogo del presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare. In caso di mancato accordo tra le parti, è applicabile la procedura di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo.
 
 

Articolo 17

Commissioni Provinciali Espropri

 
1. In applicazione della normativa prevista all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302,. è istituita, in ogni provincia la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.
2. Tale Commissione è composta:
 
a)      dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b)     dall'ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
c)     da un dirigente tecnico della provincia;
d)     dal presidente del IACP o dell'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;
e)     da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
f)      da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
3. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 
4. L'istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente, che:
 
a)      individua la sede e l'ufficio di segreteria;
b)     definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute;
c)      disciplina le modalità di designazione e di nomina dei componenti della Commissione stessa;
d)     prevede la possibilità della nomina di eventuali ulteriori altri componenti;
e)      dispone l'eventuale formazione di sottocommissioni;
f)      definisce eventuali variazioni nell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie;
g)     regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della Commissione stessa.
 
5. Nell'ambito delle norma previste dalla normativa statale e regionale in materia, la Commissione:
a)      determina, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 – comma 4 - del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;
b)      esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20 – comma 3 – del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
c)     determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata e qualora la proprietà non si avvalga della procedura di arbitraggio di cui all'art. 21 del D.P.R. sopra citato;
d)     determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del D.P.R. sopra citato;
e)     determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del D.P.R. sopra citato.
 
6. La Commissione in parola, per quanto non definito nei  commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4.
 
7. Stante la natura delegata della funzione, gli oneri relativi all'attività delle Commissioni sono a carico della Regione, che annualmente corrisponde alle Province territorialmente competenti un contributo la cui misura è concordata con il rappresentante dell'Associazione delle Province stesse.
 
8. I promotori delle espropriazioni che richiedono alle Commissioni le determinazioni di stima sopra definite, sono tenuti a versare una somma a titolo di rimborso per le spese istruttorie sostenute, sulla base di tariffe determinate dalla Provincia competente territorialmente e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
 
9. Tali somme, versate alle Province competenti, saranno utilizzate per le spese di funzionamento delle stesse Commissioni, ad integrazione del contributo regionale previsto.  
 
 

Articolo 18

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree edificabili

 
1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 in riferimento ai concetti di edificabilità legale e di fatto, si rinvia a quanto previsto agli articoli 36, 37, 38 e 39 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
 

Articolo 19

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale

 
1. Il requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui all'art. 32 - comma 1 e  all'art. 37 – commi 3, 4, 5 e 6 – del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
2. Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree comprese nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comprendendo in tutto ciò anche tutte le aree a standard ad esse riferite.
 
3. La regione potrà specificare ulteriori criteri e requisiti per la definizione, in rapporto alla  propria normativa urbanistica,  del requisito di edificabilità legale.
 
 

Articolo 20

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto
 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 dell'art. 37  del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica regionale.
 
2. Il riconoscimento, relativamente agli immobili da espropriare, del requisito di edificabilità di fatto, assume, in ogni caso, un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ed avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario.
 
 

Articolo 21

Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici
 
1. I comuni, all'interno di piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, sia di iniziativa pubblica che privata, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.
 
 

Articolo 22

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree non edificabili

 
1. Per la determinazione dell'indennità in caso di esproprio di area non edificabili si rinvia a quanto specificato all'articolo 40 del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
 

Articolo 23

Disposizioni in materia di servitù

 
1. In materia di calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù sono fatte salve le norme previste all'articolo 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.
 
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 166/2002, a far data dall'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 327/2001, l'autorità espropriante può procedere, in attuazione dell'articolo 43 dello stesso D.P.R. regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.
 
 

Articolo 24

Disposizioni transitorie

 
1. Le disposizioni procedimentali del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302.. non si applicano agli immobili necessari all'attuazione di progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.P.R. medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e agli immobili da espropriare in attuazione di piani urbanistici esecutivi, interessati da progetti di opere approvate prima della data richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente alla data richiamata.
 
2. Sono in ogni caso applicabili, anche per le opere di cui al primo comma, i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. sopra richiamato.
 
 

Articolo 25

Disposizioni finali

 
(eventuali modifiche alla legislazione correlata e abrogazione di norme regionali)
 
 

Articolo 26

Disapplicazione di norme statali

(esplicitazione delle disposizioni del T.U. non applicabili a seguito dell'entrata in vigore della L.R.)
 
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella regione, per l'espropriazione di beni necessari alla realizzazione di opere di cui al precedente comma 1 dell'art. 2, le seguenti disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302:
a)      art. 6;
b)     …….
c)     ……

 

Articolo 27

Norma finanziaria

(esplicitazione di oneri, tenendo presente le norme in vigore e la possibilità di rimborso delle spese istruttorie)
 
 

Articolo 28

Entrata in vigore della legge
(eventuale dichiarazione d'urgenza per l'entrata in vigore)
 

 

Vedi anche:

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