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Con la sentenza richiamata il Tar della Campania ha specificato che rientra nella competenza del Consiglio Comunale e non in quella della Giunta, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000, l’adozione di una delibera di acquisizione sanante ex art. 43 del DPR n. 327/2001 emessa a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale degli atti espropriativi, atteso che tale delibera si pone come fonte di una vicenda traslativa del diritto di proprietà. In attuazione di tale principio è stata ritenuta illegittima, per incompetenza dell’organo che l’aveva adottata, una delibera con la quale la Giunta Municipale aveva deciso, ai sensi del richiamato art. 43, di acquisire al patrimonio comunale le aree di proprietà del ricorrente, oggetto di una precedente procedura espropriativa i cui atti erano stati annullati in sede giurisdizionale. Con tale pronuncia il Tac ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 43 del DPR n. 327/2001 non ha la finalità di sanare gli atti della procedura espropriativa poiché nella fattispecie non è configurabile alcuna ricuperabilità degli effetti degli atti della procedura espropriativa che sono irreversibilmente mancanti o definitivamente annullati dal giudice amministrativo. L’assenza, del resto, di sanatoria nella fattispecie è confermata dalla circostanza che il passaggio della proprietà del bene è condizionato, tra l’altro, all’erogazione del risarcimento del danno, che presuppone un illecito e non dell’indennità, come dovrebbe essere nell’ipotesi di persistente legittimità degli atti della procedura ablatoria.
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